Skip to main content

Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 26244/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) ed f), L.F. - Compenso del liquidatore - Sussumibili - Esclusione - Fondamento.

 

Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell'art. 67, comma 2 L.F., i pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo in tal caso né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., che si riferisce ai pagamenti delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all'imprenditore, poi fallito, di esercitare l'attività oggetto della sua impresa; né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell'impresa, non a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, in violazione della "par condicio creditorum".

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26244 del 28/09/2021 (Rv. 662602 - 01)

 

Corte

Cassazione

26244

2021