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Somme depositate in favore dei creditori irreperibili e non reclamate – Cass. n. 36050/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - in genere - Fallimento - Somme depositate in favore dei creditori irreperibili e non reclamate - Destinazione al Fondo Unico Giustizia - Diritto del debitore fallito o dell'assuntore del concordato fallimentare su dette somme - Esclusione - Contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU e con la Costituzione - Esclusione - Fondamento.

 

In ambito fallimentare, la disciplina in base alla quale le somme rivenienti dalla liquidazione dell'attivo ed assegnate, in sede di riparto, ai creditori irreperibili, sono versate, se da questi non reclamate, al Fondo Unico Giustizia, non vìola alcuna disposizione costituzionale né si pone in contrasto con l'art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, in quanto tali somme, dopo l'assegnazione, fuoriescono dalla disponibilità del fallimento e non possono formare oggetto di alcun diritto né dei creditori rimasti insoddisfatti né, a maggior ragione, del debitore fallito o dell'assuntore del concordato fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 36050 del 22/11/2021 (Rv. 663315 - 01)

 

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Cassazione

36050

2021