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Legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso – Cass. n. 2217/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Cessione di credito - In favore di soggetto poi dichiarato fallito - Legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso - Anteriorità del credito ceduto - Sufficienza - Anteriorità dell'atto di cessione del credito - Irrilevanza - Fondamento.

 

In tema di cessione del credito, in caso di fallimento del debitore ceduto, ai fini dell'ammissione alla procedura fallimentare il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento, perché la legge prevede che il cessionario di un credito concorsuale sia tenuto a dare la prova che la cessione è stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione, ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare, restando, altrimenti, la cessione opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2217 del 25/01/2022 (Rv. 663949 - 01)

 

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Cassazione

2217

2022