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contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per eccessiva onerosità - contratto con prestazioni corrispettive Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26363 del 07/11/2017

Domanda di risoluzione - Natura di eccezione - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Inammissibilità.

La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive, ex art. 1467 c.c., costituisce, anche quando proviene dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, una vera e propria domanda, e non una eccezione, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia che va oltre il semplice rigetto della domanda principale. Ne consegue l'inammissibilità della proposizione della stessa per la prima volta nel giudizio di appello.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26363 del 07/11/2017

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI