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Ingiunzione – Opposizione – Conduttore – Fideiussore - Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 41541 del 27 dicembre 2021  

Invocato diritto di recesso per gravi motivi e locazione definita con scrittura privata, nonché con la riconsegna del bene locato e regolamentazione del rapporto pregresso  – Opposizione della locatrice ad altro decreto, con cui le veniva ingiunta la restituzione del deposito cauzionale alla conduttrice e riunione dei giudizi - Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 41541 del 27 dicembre 2021 a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Fatto.  Una società conduttrice di un immobile e il fideiussore proponevano opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società locatrice nei loro confronti per il pagamento di un anno di canoni non versati, assumendo di aver esercitato il diritto di recesso per gravi motivi ed indicando come data del rilascio quella di un giorno anteriore  di un giorno anteriore alla morosità dedotta ex adverso ed assumendo, altresì,  che il rapporto locatizio era stato definito con scrittura privata, con riconsegna dell’immobile e regolamentazione di ogni rapporto pregresso. In particolare il fideiussore eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva (non avendo sottoscritto alcun contratto locatizio) ed affermando che, comunque, la garanzia fideiussoria era nulla per difetto di specificazione degli elementi essenziali della stessa locazione. La società locatrice, inoltre proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla conduttrice al fine della restituzione del deposito cauzionale ed i giudizi venivano riuniti.   

Il Tribunale respingeva l’opposizione proposta dalla conduttrice al primo decreto, dichiarandolo esecutivo, mentre la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione proposta dalla conduttrice soccombente, dichiarando la validità del recesso operato dalla medesima, mentre respingeva l’appello proposto dal fideiussore.   

Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione il fideiussore soccombente , contestando l’omessa valutazione da parte della Corte territoriale della nullità della clausola fideiussoria, da lui mai sottoscritta, sostenendo che la detta clausola, fondata sull’art. 1956 c.c., costituirebbe un’eccezione di nullità di protezione o, quanto meno, un’eccezione in senso lato, deducibile in ogni stato e grado del giudizio.

Decisione. La Suprema Corte ha  dichiarato inammissibili o, in ogni caso, infondati i motivi del ricorso, rigettandolo ed affermando, da un lato, che “la fideiussione prestata per il pagamento dei canoni, non può considerarsi obbligazione futura dal momento che l’importo dei canoni e la durata della locazione erano predeterminati, per cui l’oggetto del contratto di garanzia doveva, di conseguenza, considerarsi agevolmente determinabile per relationem con riferimento al negozio principale”e, dall’altro, che “comunque l’impugnazione sarebbe infondata, poiché il principio del rilievo d’ufficio di una nullità negoziale (ancorchè speciale o di protezione), nei termini chiaramente espressi nella sentenza della sez. un. n. 26242/2014 postula che tutti gli elementi della stessa siano stati allegati sin dal primo grado del giudizio ,nonchè sia indicato dove sia entrata nel dibattito processuale e come sia stata sviluppata sotto tale profilo, mentre nella specie nulla di ciò è stato dedotto nel ricorso, con conseguente sua inammissibilità”.