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Procedimenti sommari – Opposizione a decreto ingiuntivo proposto erroneamente  con citazione e non con ricorso – Conversione dell’atto introduttivo – - Condizioni di applicabilità  - Cass. sez. un. N. 927 del 13 gennaio 2022  

Opposizione a decreto ingiuntivo ex art, 645 c.p.c. in tema di locazione di immobili urbani - Esclusione di “actio nullitatis”, e di impugnazione del procedimento, trattandosi di una mera prosecuzione del giudizio monitorio sul merito della domanda - Cass. sez. un. 13 gennaio 2022 n. 927, a cura di Riccardo Redivo, già presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma.

Orientamenti giurisdizionali

La Suprema Corte, anche a Sezioni unite, ha risolto definitivamente il tema della modalità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in tema di locazioni immobiliari in modo sostanzialmente unitario, così esprimendosi:

L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetto al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., erroneamente proposto con citazione e non con ricorso, deve ritenersi tempestiva se, entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. avvenga l’iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria della detta citazione, non potendo trovare applicazione l’art. 4 del d.lgs. n. 150/2011 il quale concerne i giudizi di I grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle previste da tale d.lgs. e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l’opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. n. 7071/2019).

Cass n. 927/2022:

“Nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.g.s. n. 150/2011 (applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dallo stesso decreto), producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, purchè, comunque, la citazione venga depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.”;

“L’opposizione a d.i. prevista dall’art. 645 c.p.c. non è un’actio nullitatis”, nè un’azione di impugnativa dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.