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compromesso e clausola compromissoria‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21213‭ ‬del‭ ‬08/10/2014‭

Sentenza dichiarativa della improponibilità della domanda perché devoluta ad arbitri‭ ‬-‭ ‬Giudicato sull'esistenza e la validità della clausola compromissoria‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Conseguenze.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21213‭ ‬del‭ ‬08/10/2014‭


La sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda,‭ ‬perché devoluta alla cognizione degli arbitri,‭ ‬non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria,‭ ‬spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti.‭ ‬Ne consegue che il giudicato derivante dall'omessa impugnazione di quella statuizione‭ ‬è meramente formale,‭ ‬preclusivo della riproposizione della medesima questione davanti al giudice dello stesso processo,‭ ‬ma non in un diverso giudizio promosso dalle parti dinanzi ad altra autorità giudiziaria,‭ ‬né spiega efficacia vincolante nel successivo procedimento arbitrale,‭ ‬che non‭ ‬è la prosecuzione di quello originariamente instaurato,‭ ‬ma costituisce una definizione negoziale della lite,‭ ‬la cui previsione comporta l'improponibilità suddetta per effetto della rinuncia delle parti alla giurisdizione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21213‭ ‬del‭ ‬08/10/2014‭