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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016 Bis

Società di persone - Arbitrato societario - Art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 - Clausola compromissoria statutaria difforme preesistente - Nullità sopravvenuta - Conversione in clausola compromissoria di diritto comune - Esclusione - Fondamento.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21422 del 24/10/2016 Bis