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Procedimenti cautelari - azioni di nunciazione - procedimento - articolazioni due fasi – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015

Fase cautelare - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015

I procedimenti di nunciazione si articolano in due fasi, una prima, di natura cautelare, che si esaurisce con l'emissione di un'ordinanza che concede o nega la tutela interinale, ed una seconda, di merito, destinata alla definitiva decisione sull'effettiva titolarità della situazione soggettiva azionata e sulla meritevolezza della tutela possessoria o petitoria invocata. Non è pertanto ricorribile per cassazione l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. avverso il provvedimento reso all'esito della fase cautelare, avendo essa i medesimi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri di quest'ultimo, ed essendo quindi inidonea ad acquisire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale, che sostanziale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015