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procedimenti cautelari - sequestro - convalida - sequestro anteriore alla causa – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007

Disciplina dei procedimenti cautelari introdotta dalla legge n. 353 del 1990 - Disposizione transitoria dettata dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 571 del 1994 (e dalle identiche norme contenute nei precedenti decreti non convertiti), in ordine ai sequestri anteriormente autorizzati - Interpretazione - Sequestri non convalidati, anche con sentenza ancora soggetta ad impugnazione - Inefficacia - Limitazione alle sentenze intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del primo dei predetti decreti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007

In tema di procedimenti cautelari e con riguardo alla nuova disciplina sul processo cautelare uniforme introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la disposizione transitoria dettata dall'art. 4, quinto comma, del d.l. 7 ottobre 1994, n. 571 (convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673) - nonché dalle precedenti identiche norme contenute nei DD.LL. nn. 105, 235, 380 e 493 del 1994, non convertiti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della citata legge n. 673 del 1994 -, la quale prevede, fra l'altro, l'inefficacia dei sequestri anteriormente autorizzati "se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi", deve interpretarsi nel senso che - ove ai processi pendenti, in ragione di un'accertata incompatibilità con la disciplina previgente, non sia applicabile la nuova normativa - a partire dal 16 febbraio 1994 (data di entrata in vigore del primo dei decreti-legge summenzionati) è sufficiente, per determinare l'inefficacia del sequestro autorizzato anteriormente alla data medesima (come nella specie), che nei processi stessi, indipendentemente dalla fase, dallo stato o dal grado in cui si trovano, sia intervenuta una sentenza di rigetto dell'istanza di convalida o dichiarativa dell'inesistenza del diritto cautelato, con conseguente obbligo del giudice, in tali casi, di applicare immediatamente lo "ius superveniens", anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di merito, dichiarando la perdita di efficacia del sequestro conservativo concesso "ante causam", in relazione al quale era intervenuta, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, sentenza di rigetto dell'istanza di convalida a conclusione del primo grado del giudizio, a nulla rilevando che in sede di appello il sequestro fosse stato invece convalidato, in quanto la Corte d'appello, avrebbe dovuto applicare immediatamente lo "jus superveniens" e dichiarare l'inefficacia del sequestro).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6931 del 22/03/2007