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procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 5335 del 08/03/2007

Procedimento "ante causam" - Competenza - Determinazione - Eccezioni di incompetenza - Omessa proposizione - Radicamento della competenza anche per il merito - Fondamento - Riforma del procedimento cautelare societario - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 5335 del 08/03/2007

In tema di procedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669-ter cod. proc. civ., prima dell'inizio del giudizio di merito la domanda si propone al giudice competente, in base agli ordinari criteri, a conoscere del merito; in mancanza di proposizione, nel corso del procedimento cautelare, di eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito, questa si radica in capo allo stesso e vi permane anche con riferimento al giudizio di merito; atteso che quest'ultimo è diretto alla conferma o alla riforma del provvedimento adottato in sede cautelare, in un rapporto di strumentalità tra i due procedimenti che, con riferimento alla materia societaria, non viene meno neppure a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2003, che ha previsto la stabilità del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 5335 del 08/03/2007

Cod_Proc_Civ_art_669_03, Cod_Proc_Civ_art_669_08, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 23, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 24