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esecuzione forzata - pignoramento - conversione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17957 del 24/08/2007

Versamento di somma lievemente inferiore al quinto- Per preteso errore materiale - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17957 del 24/08/2007

In tema di conversione del pignoramento, qualora il debitore, per un errore che egli addebiti a se stesso (nella specie definendolo "materiale") e che abbia compiuto all'atto del versamento, abbia versato, ai sensi del secondo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., una somma inferiore alla misura del quinto, deve escludersi che la sanzione della inammissibilità della conversione possa essere in concreto evitata invocandosi da parte del debitore stesso il principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo per essere stata versata una somma non di molto inferiore a quella che si sarebbe dovuta versare e per doversi, quindi, configurare come effettiva la volontà del debitore di procedere alla conversione, giacché il suddetto principio non può venire in rilievo quando la legge commina la sanzione della inammissibilità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17957 del 24/08/2007