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famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità - Ordinanza camerale della corte d'appello sul reclamo relativo alla modifica di provvedimenti temporanei e urgenti di separazione - Ricorso straordi

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - Ordinanza camerale della corte d'appello sul reclamo relativo alla modifica di provvedimenti temporanei e urgenti di separazione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 26/01/2011

Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 26/01/2011