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procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19563 del 10/09/2009

Indagini esorbitanti rispetto all'incarico affidato - Utilizzabilità delle risultanze della relativa indagine - Condizioni e limiti - Estensione delle indagini alla causa del danno - Utilizzabilità di tali indagini - Condizioni e limiti - Sanatoria della nullità dell'accertamento per la parte esorbitante - Configurabilità - Conseguenze - Libero apprezzamento dell'accertamento in ogni sua parte - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19563 del 10/09/2009

Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento; ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria di detta esorbitanza, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento. Inoltre, una volta che sia stata ritualmente acquisita al giudizio, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai limiti meramente descrittivi fissati dalla legge in quella sede, la relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19563 del 10/09/2009