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notificazione - presso il domiciliatario – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1828 del 02/02/2015

Elezione di domicilio effettuata per la fase cautelare del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. - Fasi diverse da quella cautelare - Validità - Condizioni - Carattere solo eventualmente bifasico del procedimento cautelare - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1828 del 02/02/2015

Il carattere solo eventualmente bifasico del procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non esclude che l'elezione di domicilio effettuata per la fase cautelare e che contenga l'indicazione della sua validità oltre il detto ambito, possa valere anche per fasi processuali ulteriori rispetto a quella in cui è compiuta, atteso che l'art. 141 cod. proc. civ. individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1828 del 02/02/2015