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Personalità (diritti della) - riservatezza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9982 del 16/05/2016

Trattamento dati personali cd. comuni per finalità promozionali e commerciali - Consenso - Art. 23 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Contenuto - Onere probatorio del titolare del dato - Oggetto e modalità attuative.

In tema di trattamento dei dati personali cd. comuni per finalità promozionali e commerciali mediante SMS su utenze telefoniche mobili, la regola dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui il consenso al trattamento è validamente prestato, tra l'altro, se è documentato per iscritto, attiene non alla forma di manifestazione del consenso in questione - come, invece, stabilito per il trattamento dei dati sensibili di cui al comma 4 dello stesso art. 23 - ma al contenuto dell'onere probatorio gravante sul titolare dei dati personali, al quale, quindi, è imposto di documentare per iscritto l'assenso, anche orale, esplicitato dall'utente del servizio al trattamento dei suoi dati per scopi promozionali aggiuntivi rispetto al servizio di telefonia mobile, e potendo tale documentazione essere integrata anche dalle riproduzioni meccaniche o informatiche di cui all'art. 2712 c.c., effettuate dal titolare del trattamento, salva l'eventuale successiva verifica dell'idoneità del contenuto dell'acquisita annotazione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9982 del 16/05/2016