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vendita - singole specie di vendita di cose mobili - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/06/2016

consegna - di cosa da trasportare - denunzia dei vizi e difetti - difetto di qualità apparenti - termine di denunzia - decorrenza - Fondamento.

In tema di difetti di qualità apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento è stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata, mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla consegna.

 Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12465 del 16/06/2016