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Procedimenti cautelari - sequestro - custodia delle cose sequestrate - legittimazione del custode – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11377 del 24/05/2011

Limiti - Azione di annullamento del contratto di locazione dei beni sequestrati, stipulato prima del sequestro - Legittimazione del custode - Esclusione - Fondamento.

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l'amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ai rapporti da lui posti in essere o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare; pertanto, non è legittimato ad agire per l'annullamento di un contratto di locazione delle cose sequestrate (nella specie, perchè concluso dal rappresentante in conflitto di interessi), stipulato prima del sequestro, trattandosi di azione preesistente alla custodia.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11377 del 24/05/2011