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Civile - domanda giudiziale - rinuncia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013

Rinunzia all'azione - Portata - Necessità di un mandato speciale - Poteri del difensore - Differenza rispetto alla rinuncia ad una parte della domanda - Fondamento.

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato "ad litem", in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013