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Procedimenti cautelari - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 07/08/2013

Procedimento cautelare "ante causam" rispetto a giudizio contrattuale - Dichiarazioni rese dagli informatori - Valore di testimonianza nel giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di merito in cui si controverte sull'esistenza di un diritto contrattuale, le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase cautelare "ante causam", pur se assunte in contraddittorio e previo impegno di dire la verità, non hanno il valore probatorio delle deposizioni testimoniali, poiché, in questo tipo di causa, a differenza che nei procedimenti possessori e nunciatori, le dichiarazioni degli informatori non vertono unicamente su situazioni di fatto, ma anche sull'esistenza del contratto, il cui accertamento incontra, nel giudizio a cognizione piena, i limiti stabiliti dagli artt. 2721 ss. cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18865 del 07/08/2013