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Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - espropriazioni speciali - espropriazioni parziali - Sez. 1 - , Sentenza n. 18697 del 23/09/2016

Configurabilità - Condizioni - Suddivisione del fondo in almeno due parti - Insufficienza - Collegamento della parte residua con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo - Influenza negativa del distacco di una parte del fondo sulla parte residua - Necessità - Fattispecie.

In tema di espropriazione parziale, l'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 (applicabile "ratione temporis") non postula soltanto che l'espropriazione abbia suddiviso in almeno due parti il fondo, ma richiede, altresì, la duplice condizione che la parte residua sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo (per destinazione ed ubicazione), tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito limitatasi a dare atto che il fondo, originariamente destinato allo svolgimento della medesima attività agricola, era risultato diviso, in conseguenza dell'espropriazione, in due appezzamenti, senza, tuttavia, svolgere alcun accertamento in ordine al pregiudizio che la parte non espropriata avrebbe subito).

Sez. 1 - , Sentenza n. 18697 del 23/09/2016