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Prove civili - giuramento - ammissibilità - del giuramento estimatorio - condizioni – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6232 del 15/07/1987

Conto generico ed inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta dalla parte tenuta a renderlo - rilevanza.*

L'art. 265 cod. proc. civ. autorizza il giudice ad avvalersi del giuramento estimatorio per il solo fatto che la parte tenuta a rendere il conto non lo presenti, in presenza dell'accertata impossibilità di determinare altrimenti il credito dell'avente diritto. All'ipotesi della mancata presentazione deve equipararsi il caso in cui il conto sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta, come nel caso che contenga, la mera indicazione dei dati contabili sulle entrate e sulle uscite, dovendo esso dare la prova non solo della quantità e qualità delle somme incassate e della entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di valutare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito, al fine di riscontrare un operato conforme a quei criteri di buona amministrazione che, alla luce del principio stabilito dall'art. 1176 cod. civ., vengono ribaditi in tema di mandato dall'art. 1710 cod. civ.. ( Conf 1970/76, mass n 380781, sulla prima parte).*

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6232 del 15/07/1987