Competenza funzionale del Tribunale - Azione di risoluzione contrattuale funzionale a richiesta risarcitoria - Cass. n. 25868/2011

Fallimento - Organi del Fallimento - Competenza funzionale del Tribunale - Azione di risoluzione contrattuale funzionale a richiesta risarcitoria - Parte convenuta fallita Nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., perché incidenti sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda di risoluzione del contratto (nella specie, di produzione associata di opere filmiche) finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della società fallita. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25868 del 02/12/2011

Fallimento - Organi del Fallimento - Competenza funzionale del Tribunale - Azione di risoluzione contrattuale funzionale a richiesta risarcitoria - Parte convenuta fallita

Nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., perché incidenti sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda di risoluzione del contratto (nella specie, di produzione associata di opere filmiche) finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della società fallita. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25868 del 02/12/2011

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25868 del 02/12/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 21131, depositata il 7 Luglio 2004, il Tribunale di Roma rigettava, da un lato, la domanda del Fallimento della s.p.a. Hiland tendente all'accertamento della violazione delle norme sul diritto d'autore compiuta dalla convenuta RAI in merito alla utilizzazione economica di due opere cinematografiche, destinate alla riproduzione televisiva e denominate "Il figlio di Sandokan" e "Dia Game Over", e, d'altra parte, in accoglimento della domanda riconvenzionale della stessa RAI, dichiarava la comproprietà tra il Fallimento attore e la convenuta RAI dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento delle citate opere. Inoltre, accoglieva parzialmente la domanda dell'intervenuto So.. Sergio, dichiarandolo autore della sceneggiatura di una miniserie televisiva basata sulla dianzi evidenziata opera "Il figlio di Sandokan". Tale sentenza veniva impugnata con appello principale dal Fallimento della Hiland s.p.a. che contestava, ai fini di considerare la propria proprietà esclusiva delle opere in contestazione, il fraintendimento, operato dal primo Giudice, nel considerare non risolti i due contratti di produzione associata delle opere filmiche in contestazione intercorsi tra la società in bonis e la Rai. Quest'ultima, con appello incidentate, contestava, sempre ai fini dell'affermazione della proprietà esclusiva di dette opere cinematografiche, il mancato accoglimento della domanda di risoluzione dei contratti di produzione associata per scadenza del termine essenziale. Proponeva altresì appello incidentale So.. Sergio, che, a sua volta, contestava il mancato accoglimento della sua ulteriore domanda, volta ad inibire al Fallimento o alla RAI l'effettuazione delle attività di completamento, diffusione, alienazione e disposizione del programma "11 figlio di Sandokan" senza la propria autorizzazione.
Con la sentenza 3796/09, la Corte d'appello di Roma rigettava sia l'appello principale del Fallimento Hiland, sia quelli incidentali della RAI e del So.., compensando interamente le spese tra le parti.
Avverso la citata sentenza è stato proposto ricorso principale dal Fallimento Hiland, con atto notificato il 26.02.2010, cui resiste con controricorso la Rai spache ha proposto inoltre ricorso incidentale illustrato con memoria. Ha proposto altresì ricorso incidentale Sergio So.. al quale resiste con controricorso il fallimento Hiland. Quest'ultimo ha anche depositato note d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il fallimento ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia considerato che i due contratti erano in realtà risolti ignorando la concorde volontà delle parti e non considerando la domanda implicita desumibile dall'art. 1453 c.c.. Con il secondo motivo deduce che, essendosi i contratti risolti, non poteva esservi pronuncia d'inadempimento.
Con il terzo motivo prospetta la violazione dell'art. 45 l.d.a. assumendo che i diritti di utilizzazione economica dell'opera sorgono in capo al produttore che si è assunto la responsabilità tecnica, organizzativa ed economica dell'opera e gli stessi spettano, pertanto, ad essa Hiland, non potendo confondersi i detti diritti con quelli d'autore spettanti per la sceneggiatura di cui la Rai era contitolare.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale la Rai si duole della conferma da parte della Corte d'appello della dichiarazione d'incompetenza del tribunale ordinario in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale. A sua volta il So.., con l'unico motivo di ricorso incidentale, lamenta, come titolare del diritto d'autore sull'opera in quanto sceneggiatore, la mancata dichiarazione di nullità della clausola contrattuale che consentiva al produttore di portare deformazioni o cambiamenti all'opera che potessero portare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c.. Il primo motivo del ricorso principale si rivela inammissibile. Sia il tribunale che la Corte d'appello hanno escluso che una domanda di risoluzione sia stata proposta dal fallimento Hiland. Quest'ultimo contesta tale assunto, ma il primo motivo è sul punto del tutto generico, limitandosi esso alla generica affermazione che era stata proposta domanda di rivendicazione dei diritti di utilizzazione dei film dando atto che i contratti di produzione associata si dovevano considerare inadempiuti dalla Rai prima del fallimento e dovevano, quindi, considerarsi risolti.
Il fallimento ricorrente non deduce in alcun modo come la asserita domanda di risoluzione fosse stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio ne' riporta i brani di detto atto da cui poter desumere l'effettiva proposizione della domanda.
A tale proposito deve ulteriormente aggiungersi, posto che il ricorrente deduce che vi sarebbe stata una domanda implicita di risoluzione, che la domanda di rivendicazione di diritti di sfruttamento economico dell'opera audiovisiva non necessariamente comporta in via implicita una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento. Anche in tal caso sarebbe stato onere del fallimento ricorrente riportare i brani rilevanti del proprio atto introduttivo dai quali poter dedurre che la domanda di rivendicazione postulava un accertamento della avvenuta risoluzione dei contratti di produzione associatala nessuna traccia di ciò si rinviene nel ricorso. Il motivo, basato su una apodittica affermazione, risulta quindi privo di specificità oltre che di autosufficienza essendo oltretutto non rispettoso dell'art. 366 c.p.c., n. 6 non essendo specificato ove l'atto con cui sarebbe stata proposta la domanda di risoluzione ed i contratti di produzione associata da dichiarare risolti si trovano nei fascicoli della causa di merito. Il secondo motivo, che pone la questione della retroattività della asserita intervenuta risoluzione, resta ovviamente assorbito dalla inammissibilità del primo.
Il terzo motivo è inammissibile.
La Corte d'appello, facendo proprie le argomentazioni del Tribunale, ha ritenuto, sulla base dei contratti stipulati tra le parti, che gli stessi prevedevano una coproduzione tra la Rai e la Hiland e che, pertanto i diritti di utilizzazione economica dei film competevano in pari misura ad entrambe.
In altri termini la Corte d'appello, sia pure richiamandosi alla motivazione del tribunale, ha fornito una propria interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra. (Cass. 4178/07).
Il motivo in esame non contiene invero l'indicazione della violazione di alcuno dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e le censure che avanza alla decisione tendono in realtà a rappresentare una diversa interpretazione del contratto sulla base altresì di una serie di elementi fattuali diversi dal dato testuale dei contratti, che non risultano dalla sentenza impugnata e dei quali questa Corte non può avere cognizione perché le è inibito l'accesso agli atti della fase di merito mentre, per altro verso, non può effettuare nuovi accertamenti in fatto oltre quelli effettuati nella fase di merito.
Venendo all'esame del ricorso incidentale della Rai, lo stesso si rivela infondato.
Va preliminarmente osservato che la ricorrente incidentale ha proposto nel presente giudizio innanzi al giudice ordinario domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, A tale proposito questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui per azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare, devono intendersi quelle che, comunque, incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare, ad esempio, la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (Cass.;
17279/10; Cass. 17388/07, Cass. 7510/02, Cass. 11235/94). Nel caso di specie, essendo la richiesta di risoluzione finalizzata alla domanda di risarcimento del danno, la stessa doveva essere proposta - come ritenuto dalla sentenza impugnata - innanzi al giudice fallimentare ex art. 24 l.f., sempre ammesso peraltro, che ciò fosse stato possibile, essendo stata la domanda di risoluzione formulata nei confronti della società dopo che era già intervenuta la sentenza di fallimento (vedi su tale questione Cass. n. 6713/82, Cass. n. 12396/98 Cass. n. 4365/01, Cass. n. 376 del 17.1.98 Cass. 7178/02).
Il motivo va in conclusione respinto.
Venendo infine il motivo di ricorso incidentale proposto dal So.., con cui duole, come titolare del diritto d'autore sull'opera in quanto sceneggiatore, della mancata dichiarazione di nullità della clausola contrattuale che consentiva al produttore di portate deformazioni o cambiamenti all'opera che potessero portare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione in violazione di quanto disposto dagli artt. 20 e 22 l.d.a. concernenti il diritto morale, se ne rileva l'inammissibilità sotto diversi profili. La Corte d'appello, premesso che il diritto d'autore del So.. era stato riconosciuto ormai con la forza del giudicato non essendo stata impugnata sul punto la sentenza di primo grado, rileva che le clausole contrattuali in questione "lungi dal costituire deformazione, mutuazione o altra modificazione o atto a danno dell'opera stessa (non essendosi nemmeno tentato di dimostrare una tale condizione deteriore di fatto) si risolvevano nel consenso a modifiche di vario tipo, prima o dopo l'effettuazione del montaggio definitivo dell'opera".
L'elemento rilevante (sia pure molto sinteticamente espresso) che si desume dalla citata motivazione è che il So.. non ha fornito alcuna prova della esistenza di atti di deformazione, mutilazione o modificazione atti a dimostrare le violazione del diritto morale d'autore ai sensi dell'art. 20 l.d.a., che, è opportuno ricordare, prevede come presupposto per la violazione del detto diritto che gli atti di modificazione. deformazione o mutilazione dell'opera possano recare pregiudizio all'onore od alla reputazione dell'autore, restando quindi consentito, nel caso di specie al produttore, apportare quelle modifiche all'opera che non rechino il predetto pregiudizio. Tale decisiva ratio decidendi non è stata oggetto di censura da parte del So.., onde il ricorso non appare scrutinabile in questa sede.
A tale proposito va rammentato che la domanda proposta dal So.., oltre a quella già accolta di riconoscimento di paternità dell'opera, consisteva richiesta di condanna del fallimento e, in caso di contestazione, della Rai, a non effettuare alcuna attività di completamento, diffusione, alienazione e disposizione del film in questione mentre nessuna domanda veniva proposta per la dichiarazione di nullità delle clausole dell'art. 7 del contratto del 28.1.98 per violazione del diritto morale dell'autore.
Discende da ciò che il giudice di merito era tenuto ad accertare anzitutto, sulla base delle prove fornite dalla parte, l'esistenza della violazione del diritto morale, e solo successivamente, in caso di accertamento positivo, avrebbe dovuto accertare d'ufficio se gli atti di violazione di detto diritto erano stati posti in essere in applicazione di clausole contrattuali nulle perché consentivano pattiziamente siffatto tipo di atti.
È evidente che nel caso di specie, non risultando provati gli atti di violazione del diritto d'autore, nessuna necessità di accertamento della esistenza di clausole contrattuali nulle sorgeva in capo al giudice, in assenza di espressa domanda sul punto. Il ricorso è inoltre, affetto da una ulteriore causa di inammissibilità.
Risulta violato infatti l'art. 366 c.p.c., n. 4.
Il ricorso incidentale si basa infatti sulla dedotta nullità dell'art. 7 del contratto del 28.1.98, ma il ricorso non riporta in quale dei fascicoli di merito il contratto in questione sia rinvenibile ne' lo stesso risulta prodotto ai sensi dell'art. 369 c.p.c..
A seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (Cass. 20535/09; Cass. sez. un. 7161/10). La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e l'incidentale della Rai, dichiara inammissibile il ricorso incidentale del So..; compensa tra tutte le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

 

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25868 

2011

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