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Industria - idrocarburi (olii minerali e combust. Liquidi e gassosi) - distributori di carburanti (pompe di benzina) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20909 del 07/09/2017

Concessionario del servizio - Affidamento a terzi della gestione dell'impianto - Accordo collettivo del 29 luglio 1997, punto 5 – Mancato rinnovo della concessione – Obbligo di motivazione alla prima scadenza – Sussistenza – Conseguenze – Obbligo di motivazione per disdetta dopo primo rinnovo - Esclusione – Fondamento.

Con riferimento al contratto con cui il concessionario del servizio di distribuzione di carburanti affida gratuitamente a terzi la gestione di un impianto di sua proprietà, il punto 2 dell'Accordo collettivo interprofessionale del 29 luglio 1997, stipulato in applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 32 del 1998, impone, a pena di invalidità della disdetta, che il concessionario espliciti le ragioni del mancato rinnovo alla scadenza del primo periodo contrattuale; la violazione di tale obbligo può essere denunziata direttamente nel processo ordinario di cognizione. L’obbligo di motivazione, viceversa, non sussiste per la disdetta intimata dopo il primo rinnovo, in ragione del bilanciamento degli opposti interessi delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20909 del 07/09/2017