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Gestione di affari - utile gestione - estremi – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 607 del 03/03/1954

Criterio. Gestione di affari - poteri del gestore - atti dispositivi. Gestione di affari - ratifica da parte del "dominus" - obblighi del gestore di affari e del terzo. Successione - legittimario - alienazione del "de cuius" - simulazione - prova.

Il requisito essenziale dell'utile gestione, che, cioè, l'affare sia intrapreso absente et inscio domino, deve essere inteso in senso relativo, in quanto è sufficiente che l'interessato non si opponga alla intromissione del gestore nei suoi affari. Il gestore di negozio può compiere non solo Atti di gestione e di conservazione, ma anche Atti dispositivi. Il dominus negotii può sempre ratificare l'affare compiuto dal gestore, anche quando difetti qualcuno dei requisiti richiesti per la gestione, essendo tali requisiti previsti dalla legge nel di lui interesse. In attesa che si verifichi questa eventualità, non può dirsi che il negozio compiuto dal gestore sia nullo e che il terzo possa agire in giudizio per la nullità, giacché la efficacia di esso rimane in sospeso fino a quando l'interessato non l'abbia ratificato o ripudiato; pertanto, in attesa della manifestazione di volontà dell' interessato, il gestore e il terzo non hanno il diritto di recedere unilateralmente dal negozio giuridico, ma hanno il diritto di invitare il dominus negotii a pronunziarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale la ratifica si intende negata e il negozio come non compiuto. Le facilitazioni di prova concesse al legittimario in tema di alienazioni simulate compiute dal de cuius possono farsi valere solo ove l'Azione del legittimario si limiti al recupero o alla reintegrazione della quota legittima, ma non quando l'Azione si estenda a rivendicare anche la disponibile cui il successore ha diritto soltanto per volontà del testatore, cioè per titolo che pone l'erede nella stessa situazione giuridica nella quale era il defunto. In tale situazione, pertanto, al pari delle parti originarie del negozio documentato, è soggetto, riguardo alla prova della simulazione, alla inammissibilità della prova testimoniale ed a quella per presunzioni sancita dagli art. 27 22 e 2729 cod. civile.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 607 del 03/03/1954