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Commercio (disciplina amministrativa) - interno - esercizio del commercio - licenze commerciali - in genere (rappresentanza) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 379 del 20/01/1982

Rappresentanza nello svolgimento di una attività con licenza di pubblico esercizio - estensione nei rapporti giuridici inerenti all'attività dell'esercizio verso i terzi - esclusione - mancata annotazione sulla licenza della temporanea gestione da parte di persona diversa dall'intestatario - conseguenze.

La rappresentanza nello svolgimento di una attività con licenza di pubblico Esercizio, ai sensi degli artt. 8, secondo comma, e 93, secondo comma, del R.d. 18 giugno 1931 n. 773, essendo tale licenza preordinata unicamente a finalità pubblicistiche, non importa di per sè la rappresentanza anche nei rapporti giuridici di carattere negoziale inerenti all'attività dell'Esercizio, la quale, invece, resta legata al rapporto interno tra titolare della licenza ed effettivo gestore, salva la necessità di annotazione sulla licenza stessa della temporanea gestione dell'Esercizio da parte di persona diversa dall'intestatario, potendo l'omissione di tale annotazione, in concorso con altri elementi, eventualmente valere a costituire, rispetto ai terzi, una situazione di apparenza giuridica implicante responsabilità del titolare della licenza per obbligazioni assunte dal gestore.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 379 del 20/01/1982