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Pesca - concessione amministrativa di pesca – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 773 del 19/04/1962

Esercizio del diritto di pesca su acque pubbliche - attraversamento dei fondi rivieraschi - diritto - insussistenza.

Il proprietario di un fondo non puo, a norma dell'art 842, cod civ, impedire che vi si entri per l'Esercizio della caccia, salvo nei casi ivi previsti, per la ragione pratica che la caccia non puo normalmente esercitarsi se non attraversando i fondi per ricercarvi la selvaggina. Tale limitazione della proprieta non va estesa anche in ordine alla Esercizio della pesca su acque pubbliche, dato che l'accesso ai corsi d'acqua e gia sufficientemente agevolato dal particolare regime giuridico delle sponde e degli argini, ed essendo, pertanto, del tutto eccezionale l'ipotesi che non sia possibile raggiungere il luogo di pesca se non attraversando i fondi rivieraschi. Peraltro, se si verifichi una tale ipotesi, essa ha come sola conseguenza di rendere praticamente inattuabile l'Esercizio dell'attivita autorizzata dalla licenza amministrativa, in quanto, nel conflitto tra il diritto del proprietario e quello del pescatore, la legge sacrifica questo ultimo.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 773 del 19/04/1962