Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018

Copia notificata atto di appello - Omessa indicazione data udienza di comparizione - Contumacia controparte - Conseguenze - Passaggio in giudicato sentenza - Esclusione - Obbligo del giudice di disporre rinnovazione citazione - Fondamento - Omissione - Ricorso per cassazione - Conseguenze.

L'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di citazione produce la nullità della citazione stessa poiché l'art. 342 c.p.c., nello stabilire i requisiti dell'appello, richiama l'art. 163 c.p.c. che tale indicazione impone, con la conseguenza che il giudice, nelle controversie introdotte successivamente alla data del 30 aprile 1995, non può ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, ma deve disporre, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati, e, qualora detta rinnovazione non avvenga, dichiarare l'estinzione del processo. Pertanto, ove il giudice di secondo grado non abbia rilevato d'ufficio la nullità in questione, nonostante la contumacia del convenuto, la sentenza pronunciata deve essere cassata con rinvio dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14488 del 06/06/2018