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Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 13806/2018

Patrocinio a spese dello Stato - Disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - Patrocinio del difensore nel giudizio di cassazione - Liquidazione dei compensi - Competenza - Individuazione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell'ipotesi di cassazione con decisione "sostitutiva" nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13806 del 31/05/2018

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