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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21223 del 27/08/2018

Regime anteriore alla riforma del 2012 dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – Vizio di motivazione - Nozione - Punto decisivo della controversia - Caratteri - Omessa valutazione di elementi di prova - Rilevanza - Condizioni.

Nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato a una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21223 del 27/08/2018