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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20469 del 02/08/2018

Sospensione del giudizio di Cassazione in pendenza del giudizio di revocazione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Mancato rispetto delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU - Non configurabilità - Fondamento.

La sospensione del procedimento di legittimità, in pendenza del giudizio di revocazione, non può esser disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. non ricorrendone i presupposti, dato che la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente) sia di pregiudizialiltà giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti. Né il sistema delineato dal codice di procedura civile appare non rispettoso delle esigenze di tutela dei diritti di cui agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, posto che l'art. 398, comma 4, c.p.c. collega la facoltà di sospensione del giudizio di cassazione e del relativo termine per impugnare al mero requisito della "non manifesta infondatezza" della revocazione proposta.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20469 del 02/08/2018