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Raddoppio del contributo unificato in appello - giudizio di impugnazione

Impugnazioni civili - in genere - Raddoppio del contributo unificato in appello - Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto con la legge n. 228 del 2012 - Procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 - Data di introduzione del giudizio di impugnazione e non della causa in primo grado - Fattispecie. corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 22726 del 25/09/2018


L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013).