processo equo - termine ragionevole - equa riparazione per irragionevole durata del processo - Cass. n. 3157/2019

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - equa riparazione per irragionevole durata del processo - misura dell'indennizzo ex art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 - modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015 - apprezzamento riservato al giudice di merito - condizioni e limiti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3157 del 01/02/2019

In tema di equa riparazione, l'art. 2 bis della l. n. 89 del 2001 (anche nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, c.p.c. - la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3157 del 01/02/2019

irragionevole durata del processo, equa riparazione

Cod_Proc_Civ_art_360_1

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2019