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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016

Assegnazione al creditore procedente - Sopravvenuto accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento - Conseguenze - Caducazione dell'assegnazione - Fondamento.

Qualora in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, in ragione della violazione del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. nella l. n. 30 del 1997, determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabililità del titolo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6535 del 05/04/2016