Skip to main content

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15835 del 15/06/2018

Regime del "plafond" - Meccanismo - Fondamento - "Status" di esportatore abituale - Mancanza - Conseguenze.

In tema di IVA, il "plafond" di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, costituisce solo un limite quantitativo monetario - pari all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni - utilizzabile nell'anno successivo per effettuare acquisti in regime di sospensione d'imposta, che non incide sulla sussistenza del credito impositivo ma soltanto sull'esecutività dello stesso, tenuto conto del maggior credito nei confronti dell'Erario strutturalmente collegato all'attività di esportatore abituale: ne deriva che, in mancanza di detto "status", detto limite viene meno.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 15835 del 15/06/2018