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Poteri istruttori officiosi del giudice tributario

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - in genere - poteri istruttori officiosi del giudice tributario - natura eccezionale - esercizio - condizioni - onere della prova impossibile o sommamente difficile - allegazione e prova a carico del contribuente - necessità. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27827 del 31/10/2018

>>> Nel processo tributario, l'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto norma eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l'assolvimento dell'onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile, situazione che è integrata qualora la parte alleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l'assolvimento dell'onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell'esistenza del presupposto, priva dell'allegazione relativa all'avvenuta sollecitazione del giudice del merito all'esercizio del predetto potere.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27827 del 31/10/2018