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Il Consiglio dei Ministri approva la riforma della magistratura onoraria

Il Consiglio dei Ministri approva la riforma della magistratura onoraria - 10 luglio 2017 dal sito del Ministero della giustizia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che completa la riforma organica della magistratura onoraria, prevedendo ulteriori disposizioni sui giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio e ai procedimenti già assegnati.

Con il decreto, nello specifico, si introducono:

  1. uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
  2. la previsione dell’intrinseca temporaneità dell’incarico;
  3. la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
  4. la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
  5. il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
  6. l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
  7. la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
  8. l’articolazione di un regime previdenziale, assistenziale e assicurativo adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico.

Si delinea dunque una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico; alla sua durata temporanea, limitata, a regime, a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative e da richiedere al magistrato onorario un impegno non superiore a due giorni a settimana, considerando, complessivamente, le funzioni e i compiti da svolgere sia in udienza che fuori udienza; al tirocinio formativo; alla necessità di conferma dopo il primo quadriennio; alla modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; alla formazione e ai criteri di liquidazione dei compensi.

In particolare, si prevede che i giudici onorari di pace esercitino, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, nel rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.
Inoltre, i giudici onorari di pace sono assegnati alla struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, costituita presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace cui sono assegnati. Ai giudici onorari di pace destinati all’Ufficio per il processo può essere delegato, nel settore civile, oltre che il compimento di atti istruttori civili di non particolare complessità, anche la pronuncia dei provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti:

  • procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
  • procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
  • procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
  • cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
  • cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
  • procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Si prevede un significativo ampliamento della competenza del giudice di pace attraendovi un insieme di cause e di procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale, ritenuti di minore complessità. Tale spostamento di competenza opererà, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo. Si prevede che per la materia del condominio degli edifici e quella alla stessa strettamente connessa lo spostamento di competenza opererà a decorrere dal 2025.

Sul modello dell’ufficio per il processo in ogni procura della Repubblica presso i tribunali ordinari, è istituito l’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, che si avvale, secondo le determinazioni organizzative del Procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono lo stage o la formazione professionale presso gli uffici giudiziari.

Il coordinamento e la vigilanza delle attività dei vice procuratori onorari è affidato al procuratore della Repubblica.

In funzione di semplificazione e funzionalità dell’ufficio è espressamente previsto che nell’assolvimento di tali compiti il procuratore della Repubblica può avvalersi della ausilio di uno o più magistrati professionali. E ciò anche al fine di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative più adeguate, in ipotesi emergenti anche nel corso delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

L’assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica. All’ufficio tutti i viceprocuratori onorari assegnati svolgono i compiti distinti in due grandi categorie, da un lato il vice procuratore onorario sotto la direzione del singolo magistrato professionale da lui coadiuvato attende agli ordinari compiti serventi rispetto all’esercizio della funzione giudiziaria: studio dei fascicoli; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; predisposizione delle minute dei provvedimenti. Dall’altro svolge direttamente i compiti e le attività a lui delegate. Sono introdotti degli specifici limiti alle attività delegabili al VPO. In particolare, si è escluso che l’ufficio della procura  possa essere rappresentato dal vice procuratore onorario nei procedimenti riguardanti i delitti di lesioni e omicidio colposo conseguenti a violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché in quelli in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, trattandosi di area in cui in ragione dei beni giuridici coinvolti e della professionalità richiesta in ragione dell’accertamento dei fatti, impone in sede dibattimentale la presenza del magistrato professionale.

Il decreto contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno quindi essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. L’incarico cesserà comunque al compimento del sessantottesimo anno di età.

Per quel che concerne, specificamente, i criteri di determinazione delle indennità, si prevede che continuino ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della riforma, i criteri previsti dalla normativa previgente. Restano quindi in vigore le attuali disposizioni che regolano le modalità di utilizzazione della magistratura onoraria.

Al fine di permettere agli uffici una graduale modifica dei modelli organizzativi di utilizzo della magistratura onoraria valorizzando la professionalità acquisita, ai magistrati onorari già in servizio di optare, nel corso del quadriennio immediatamente successivo alla scadenza del periodo transitorio quadriennale (contrassegnato dalla perdurante applicazione dei criteri di liquidazione delle indennità anteriori alla riforma), per un regime di svolgimento del servizio articolato in un impegno complessivo di tre, anziché di due, giorni a settimana, con conseguente corrispondente incremento dell’indennità spettante.  L’opzione è esercitata mediante istanza da presentarsi nel rispetto del perentorio termine legale al capo dell’ufficio. Successivamente alla data di scadenza di tale secondo quadriennio si applicano, a tutti i magistrati onorari in servizio alla predetta data, i principi generali di svolgimento del servizio onorario calibrati su di una entità dell’impegno bisettimanale con conseguente liquidazione dell’indennità in misura corrispondente.