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Competenza civile - riconvenzionali - Cass. n. 18863/2017

Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Domanda riconvenzionale dell'opposto eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito - Separazione delle cause e rimessione al tribunale della sola riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, ove venga proposta dall’opposto domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi non è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, in quanto detta domanda è inammissibile e, pertanto, inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18863 del 28/07/2017

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