Procedimento civile - termini processuali – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16365 del 26/07/2011
Ricorso per cassazione - Inammissibilità conseguente a mutato orientamento di legittimità - "Revirement" successivo alla proposizione del ricorso - Errore scusabile - Configurabilità - Rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Necessità - Pronuncia sulla competenza - Istituto della rimessione in termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa alla competenza territoriale nei giudizi di equa riparazione per eccessiva durata del processo presupposto diverso dal giudizio ordinario.
Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, anche in assenza di un'istanza di parte, se, esclusivamente a causa del predetto mutamento, si sia determinato un vizio d'inammissibilità od improcedibilità dell'impugnazione dovuto alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base dell'orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, che abbia reso impossibile una decisione sul merito della pretesa fatta valere in giudizio; l'istituto della rimessione in termini, tuttavia, non si applica con riguardo ad una pronuncia sulla competenza, consentendo questa, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente e non determinando, pertanto, alcuna inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, né rendendo impossibile una decisione sul merito della domanda proposta. (Fattispecie decisa con riguardo al criterio di individuazione della corte d'appello territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, ritenuto applicabile anche ai giudizi presupposti diversi da quelli svolti avanti al giudice ordinario, sulla base di un mutato indirizzo della S.C.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16365 del 26/07/2011