Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Disposizioni sulla legge in generale Capo I Delle fonti del diritto Art. 3.Regolamenti.

Art. 3.Regolamenti.
1. Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.

2.Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Aggiornamento settimanale Massime della Corte di Cassazione organizzate per materia/argomento

Videoteca giuridica wid (2)

21 Marzo 2023 - h. 13.30 - IL PROCESSO TELEMATICO OBBLIGATORIO IN CASSAZIONE  - Relatori Avv. Domenico Condello, già Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Direttore Scientifico rivista giuridica online – Foroeuropeo - Già Docente informatica Giuridica Università di Urbino - Avv. Guglielmo Lomanno, Avvocato del Foro di Roma, Già Docente Informatica Giuridica Università Tor Vergata, Componente Commissione Informatica COA Roma Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza -  Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi

. . . . . leggi tutto

40.000 MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE CLASSIFICATE PER MATERIA/ARGOMENTO:

news1MASSIME DI DEONTOLOGIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CLASSIFICATE PER ARGOMENTO: