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Esami 2013 - Prova scritta (Scuola forense Foroeropeo - Corso di preparazione alla prova scritta)

TRACCE, PARERI E ATTI SOLUZIONI RAGIONATE (con applicazione del metodo Foroeuropeo) (analisi degli istituti giuridici sottesi alle tracce con aggiornamento giurisprudenziale) a cura del Comitato Scientifico della Scuola Forense ForoEuropeo: Coordinatore: Avv. Mariangela Condello - Direttore Scientifico: Avv. Domenico Condello

5. Parere di diritto civile
Obbligazioni solidali – Transazione – Crediti ereditari – Danni non patrimoniali jure proprio e jure hereditatis
Possibile soluzione schematica
Dispense - Le obbligazioni solidali - Il danno non patrimoniale: evoluzione e recenti arresti giurisprudenziali 1.ambito del danno non patrimoniale 2.danni non patrimoniali da lesione dei diritti fondamentali: 3.danno non patrimoniale come danno conseguenza 4. banditi i danni c.d. bagattellari 5. risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale: 6.danno da perdita o lesione del congiunto. 7.danni jure hereditatis.
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- La traccia:
Mevia, da circa un mese separata legalmente dal marito Tizio con il quale aveva un figlio minore, rimaneva vittima di un gravissimo incidente stradale, cagionato dal violento impatto tra la vettura adibita a servizio taxi condotta dal Rossi (assicurata con la compagnia Alfa.), sulla quale era trasportata e la vettura condotta dal Bianchi (assicurata con la Beta), entrambi proprietari delle vetture interessate dal sinistro.
A seguito dell’impatto, Mevia riportava gravissime lesioni, in ragione delle quali decedeva dopo circa sei giorni. La polizia stradale, intervenuta sul luogo del sinistro, riscontrava che esso fosse avvenuto in ragione di un concorrente contegno colposo di entrambi i conducenti, in misura paritaria.
I prossimi congiunti della defunta, Tizio, coniuge separato, Caia, la madre, Sempronio il padre e Mefisto il fratello, avanzavano consistenti pretese risarcitorie nei confronti dei conducenti delle vetture interessate dal sinistro e delle loro assicurazioni.
Per il tramite del suo Avvocato, Tizio, da solo, chiedeva il ristoro dei danni non patrimoniali subiti. Più specificatamente, in qualità di erede subentrando, al pari degli altri congiunti, nelle situazioni giuridiche facenti capo alla vittima, avanzava, jure hereditatis, la pretesa risarcitoria avente ad oggetto tutti i danni non patrimoniali subiti direttamente dalla vittima e trasferiti, in seguito alla morte, ai successori universali, per un ammontare pari ad euro un milione.
Chiedeva, inoltre, di essere risarcito per gli ulteriori danni non patrimoniali da perdita parentale, jure proprio, subiti a seguito della morte della moglie pari ad Euro 500.000,00.
Diverse le reazioni delle compagnie assicuratrici, obbligate a rivalere i rispettivi conducenti in solido per quote uguali ex art. 2055 c.c.
La compagnia Beta stipulava con tutti i suddetti parenti della vittima una transazione con la quale quest’ultima si impegnava a risarcire immediatamente i danni subiti ed avanzati, jure hereditatis, per un importo pari ad E 400.000,00, avendo pattuito una riduzione del 20% della quota di spettanza, pari alla metà dell’intera richiesta relativa ai danni patiti direttamente da Mevia.
La compagnia assicuratrice Alfa, invece, riscontrava alla richiesta risarcitoria avanzata da Tizio adducendo,anzitutto, che la transazione stipulata con l’assicurazione Beta, in quanto obbligata in solido al risarcimento del danno, produceva effetti anche nei suoi confronti, liberandola quindi dall’obbligo risarcitorio verso i congiunti della vittima ex art. 1304 c.c. Dichiarando, quindi, di voler profittare di quella transazione, riteneva estinta in toto l’obbligazione risarcitoria anche nei suoi confronti.
Contestava, in via subordinata, la pretesa risarcitoria avanzata da Tizio sotto un duplice profilo. In primo luogo, riteneva che Tizio, essendo coerede e quindi concreditore poteva agire, jure hereditatis, solo per il soddisfacimento del credito per la quota a lui spettante e non per l’intera somma pretesa a titolo di ristoro di quei danni non patrimoniali patiti direttamente dalla vittima, nel cui diritto al risarcimento erano subentrati gli eredi.
Contestava, infine, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale in capo a Tizio, essendo lui ormai legalmente separato dalla moglie.
Ricevuto il riscontro, Tizio si rivolge ad un legale per verificare la fondatezza delle affermazioni della compagnia assicuratrice Alfa.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulle obbligazioni in solido, rediga motivato parere in ordine a quanto addotto da Alfa, soffermandosi in particolare sul regime delle obbligazioni plurisoggettive dal lato attivo dei coeredi, nonché sull’efficacia soggettiva della transazione avente ad oggetto un’obbligazione solidale passiva, ed infine individuando la categoria dei danni non patrimoniali ed i relativi titolari jure proprio e jure hereditatis.
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Possibile soluzione schematica - Dispensa:
(documentazione riservata iscritti alla piattaforma di eLearning Corsi on line di ForoEuropeo o agli acquirenti dei quaderni giuridici: Speciale esami Avvocati 2013

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