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art. 0 Preambolo

art.0 - Preambolo

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

 

Preambolo

 

L'Avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori. 

 P

funzione sociale dell’avvocato
Nell’espletamento del mandato affidatogli dal cliente, l’avvocato contribuisce all’attuazione dell’ordinamento giuridico ingenerando affidamento nei terzi. Pertanto, l’avvocato che vìoli le norme generali a tutela della collettività commette illecito deontologico laddove, contravvenendo all’impegno assunto di esercitare l’attività professionale nel rispetto dei doveri che la funzione impone per i fini della giustizia e secondo i principi dell’ordinamento, non impronti la propria condotta al rispetto e alla salvaguardia dei diritti, così recando disdoro non solo alla sua reputazione, ma anche alla dignità dell’intera classe forense, pregiudicando la tutela dell’affidamento che i cittadini devono poter riporre nell’avvocato (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in via deifnitiva per estorsione e turbativa d’asta. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 69 Pubblicato in Giurisprudenza CNF

avvocato - funzione sociale
L’avvocato esercita funzioni a garanzia del corretto esercizio della professione legale non solo nell’interesse delle parti assistite, ma anche nell’interesse dei terzi e della collettività.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 maggio 2013, n. 69 Pubblicato in Giurisprudenza CNF