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art. 2.Potestà disciplinare

art. 2.Potestà disciplinare

Codice deontologico forense 

1.Articolo vigente

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art. 2.Potestà disciplinare. [Modalità applicazione e determinazione sanzioni]

Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonche' delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.