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art.32.Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

art.32.Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

Codice deontologico forense

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art.32.Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.