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art.48 Minaccia di azioni alla controparte

 art. 48 Minaccia di azioni alla controparte

Codice deontologico forense

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Titolo IV - Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi

 art. 48 Minaccia di azioni alla controparte (articolo modificato con delibera 27.01.2006) 

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

I - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.

II - L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.