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art.54.Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici

art. 54.Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici

Codice deontologico forense

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art. 54.Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori e consulenti tecnici(articolo modificato il 15 luglio 2011)

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealta', nel rispetto delle reciproche funzioni.