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Regolamento C.N.F. per ottenere i crediti formativi alle videoconferenze

Regolamento C.N.F. per ottenere i crediti formativi alle videoconferenze

Il regolamento del C.N.F. oltre alla formazione frontale prevede la formazione a distanza - FAD - distinguendo due tipologie:
A-autoformazione;
B-formazione di gruppo in videoconferenza.

A.PROGRAMMA DI AUTOFORMAZIONE (ART. 1.2 Formazione di gruppo e Art. 2.2 nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza FAD - Consiglio Nazionale Forense - vedi sito web cnf).

Processo formativo progettato per consentire al partecipante di apprendere un determinato argomento senza un significativo intervento di un docente, i cui tempi di fruizione sono decisi dal partecipante compatibilmente con la struttura del programma formativo e nel rispetto del termine ultimo per l’esame finale.

I programmi di autoformazione utilizzano test pilota per misurare il tempo medio di completamento, sulla base del quale viene determinato il numero di Crediti Formativi Professionali (CFP) assegnati.

B.PROGRAMMA DI FORMAZIONE DI GRUPPO (ART. 1.2 Formazione di gruppo e Art. 2.2 nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza FAD - Consiglio Nazionale Forense - vedi sito web cnf).

Programma di formazione progettato per consentire al partecipante di apprendere un determinato argomento attraverso l’interazione con un docente e con gli altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell’evento: aula, sala conferenze, utilizzo di Internet.

In questo programma di formazione il relatore/docente si trova in un luogo diverso da quello dove è collocato il gruppo di professionisti ed utilizza le nuove tecnologie telematiche per svolgere la relazione/lezione ed essere interattivo.

Il relatore/docente attiva una videoconferenza in diretta streaming utilizzando la rete internet con possibilità di interagire attraverso apposite chat o linee telefoniche dedicate.

In questo sistema il controllo dei partecipanti avviene con il rilascio ad uno dei partecipanti appositamente delegato di apposite credenziali per accedere al portale web da dove viene trasmessa la videoconferenza.

Il professionista delegato il giorno della trasmissione dell’evento attiva con le credenziali l’accesso alla pagina da cui viene trasmessa la vedeoconferenza, predispone un foglio con l'elenco dei presenti, lo fa sottoscrivere dai partecipanti all'evento, ne attesta la conformità e lo invia, attraverso una apposita procedura, all'Ente organizzatore che provvede al rilascio dei certificati.