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1942 - LEGGE 13 giugno 1942, n. 794 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (042U0794)

LEGGE 13 giugno 1942, n. 794 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (042U0794)


NORME GENERALI

TITOLO I ONORARI DI AVVOCATO

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.Onorari dovuti agli avvocati.
Agli avvocati, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari stabiliti dalla presente legge e dalla tabella A ad essa allegata.

Art. 2.Onere del pagamento.
Gli onorari' sono sempre dovuti dal cliente all'avvocato anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

Art. 3.Onorari a carico della parte soccombente.
Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività dall'avvocato personalmente svolta davanti al giudice.

Art. 4.Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente.
Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate il giudice può liquidare, a carico della parte soccombente, gli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti.
Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà .dei minimi.
Gli onorari di avvocato non possono essere esclusi tranne che nelle cause davanti al conciliatore ed in quelle di cui all'articolo 449 del codice di procedura civile.

Art. 5.Onorari a carico del cliente.
Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri enunciati nell'articolo 3, si tiene conto del pregio dell'opera prestata e dell'esito della causa.

Art. 6.Pluralità di avvocati in causa.
Se piu' avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli olio rari per l'opera prestata.
Dalla parte soccombente sono dovuti, però, gli onorari per un solo avvocato.

Art. 7.Cause non giunte a compimento.
Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata.

Art. 8.Definizione delle cause per conciliazione.
Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.
L'onorario globale non può, in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimi stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.

Art. 9.Determinazione del valore delle cause.
Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.
((Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate;in tale caso il giudice può liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella, A)).
Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entità economica della ragione creditoria che si vuole tutelare.
Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.
Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Art. 10.Cause in materia corporativa.
((Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le L. 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita, al paragrafo II della tabella, B)).
Per le cause in grado di appello nella stessa materia sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale od alla corte di appello a seconda che trattisi di appello da sentenza del pretore o del tribunale.
((Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della, causa non supera, le L. 100.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale)).
Per le cause concernenti controversie collettive sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla corte d'appello.

Art. 11.Cause davanti a giudici speciali.
Per le cause davanti a giunte o davanti a collegi per la liquidazione di indennità di espropriazione e simili e per quelle davanti alle commissioni di secondo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti perle cause davanti alla corte di appello.
Per le cause davanti ai commissari per la liquidazione degli usi civici, davanti ai consigli di prefettura in tema di responsabilità contabile, davanti alla giunta provinciale amministrativa e davanti alle commissioni di primo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.
Per lo cause davanti a giudici speciali, la competenza dei quali per ragione di valore non eccede quella del pretore, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al pretore.

Art. 12.Cause davanti agli arbitri.
Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.Procedimenti speciali.

 

Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

 

Art. 14.Trasferte.

((All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennità per ogni giornata, o frazione di giornata, da L. 2000 a, L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo)).

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TITOLO II ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

Art. 15.Onorari e diritti dovuti ai procuratori.

Ai procuratori, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari ed i diritti stabiliti dalla presente legge e dalla tabella B ad essa allegata.

 

Art. 16.Onere del pagamento.

Gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti dal cliente al procuratore anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente,

 

Art. 17.Misura degli onorari quando non vi è avvocato in causa o l'onorario di avvocato è escluso.

Quando non vi è avvocato in causa o quando l'onorario di avvocato non viene posto dal giudico a carico del soccombente a norma dell'articolo 449 del codice di procedura civile, gli onorari ed i diritti sono raddoppiati relativamente alle prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 9, 19 e 29 della tabella B.

 

Art. 18.Misura degli onorari per il procuratore-avvocato.

Quando il procuratore esercita nella causa anche le funzioni di avvocato gli sono dovuti, oltre gli onorari di avvocato, gli onorari ed i diritti di cui alla tabella B tranne quelli di cui ai numeri 1, 9, 15 e 19.

Art. 19.Aumento degli onorari secondo il valore della causa.

((Gli onorati ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150000.))

((Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le L. 150.000; del doppio quando supera, le L. 500.000; del triplo quando supera 1.000.000 di lire; del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire.))

((Il valore delle cause si determina a norma, dell'art. 9, anche per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 5.000.000 di lire)).

Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti o alla, somma da distribuire se essa è minore.

 

Art. 20.Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa.

((Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla metà)).

Art. 21.Onorari e diritti dovuti ai non iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti.

Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai pretori ed ai giudici conciliatori.

Art 22.Vacazioni.

((Le vacazioni dei procuratori sono di un' ora ciascuna e il diritto per ognuna, di esse è di L. 150. La frazione di un'ora si calcola, per un'ora intera)).
Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

 

Art. 23.Trasferte.

((Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua, legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimi di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di L. 1200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di L. 2000 negli altri casi)).

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TITOLO III NORME COMUNI

Art. 24.Inderogabilità convenzionali degli onorari e dei diritti.

Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni' degli avvocati sono inderogabili.

Ogni convenzione contraria è nulla.

 

Art. 25.Applicazione analogica.

Quando gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtu' di una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 26.Efficacia vincolante del parere del sindacato.

L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del ((consiglio dell'ordine)) sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al ((consiglio)) prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

Art. 27.Presentazione obbligatoria della parcella.

Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata, al ((consiglio dell'ordine forense)) preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato o il procuratore è inscritto, affinchè inviti il professionista a presentare, a mezzo del ((consiglio)) stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.

 

Il ((consiglio)) assegna all'avvocato o al procuratore un termine, non superiore ad un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.

Qualora l'avvocato o il procuratore non ottemperi all'invito, il ((consiglio)) rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.

Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell'avvocato o del procuratore che non ha ottemperato all'invito, salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilità derivante da causa non imputabile al professionista.

 

Art. 28.

((Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".

 

Art. 29.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((5))
----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".

Art. 30.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((5))
----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".

Art. 31.Attuazione.

La presente legge e le tabelle ad essa allegate hanno vigore a datare dal giorno 21 aprile 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1942-XX

 

VITTORIO EMANUELE

 

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI

 

Visto, il Guardasigilli: Grandi

TABELLA A

((Onorario minimo massimo

 

I. - Cause davanti al giudice conciliatore.

1. Per l'intero giudizio.............. L. 1.000 L. 5.000

 

II. - Cause davanti al pretore.

 

2. Per l'intero giudizio.............. L. 10.000 L. 20.000 Quando si
tratta delle cause di
cui all'art. 8 del Codice di
procedura civile o di cause
accessorie o di garanzia eccedenti
la competenza del pretore, sono
dovuti gli onorari di cui al
paragrafo seguente, avuto riguardo
al valore della controversia.

 

III. - Cause davanti al tribunale.

3. Studio della controversia e
consultazioni col cliente.......... L. 4.000 L. 10.000
4. Ispezione dei luoghi di
controversia, ricerca di documenti
in archivi pubblici o privati...... L. 2.000 L. 4.000
5. Preparazione ed estensione,
dell'atto introduttivo dal giudizio
o della comparsa di risposta....... L. 3.000 L. 14.000
6. Assistenza a ciascuna udienza di
trattazione, escluse quelle in cui
sono disposti semplici rinvii...... L. 2.000 L. 3.000
7. Assistenza ai mezzi di prova
disposti dal giudice............... L 4.000 L. 7.000
8. Estensione delle difese (comparse
conclusionali, memorie)............ L. 12.000 L. 20.000
9. Discussione in pubblica udienza o
in Camera di Consiglio............. L. 3.000 L. 12.000
Gli onorari stabiliti dal
presente paragrafo si riferiscono
alle cause di valore lino a
L. 250.000, di competenza del
tribunale o di giurisdizioni
equiparate:
per le cause di valore superiore
alle L. 250.000 e fino a L. 500.000
gli onorari sono aumentati di un
terzo;
per le cause di valore superiore
alle L.500.000 e lino a L.1.500.000
sono raddoppiati;
per le cause di valore superiore
alle L. 1.500.000 e fino a
L. 5.000.000, sono triplicati;
per le cause di valore superiore
alle L. 5.000.000 e lino a
10.000.000 di lire, sono
quadruplicati;
per le cause di valore superiore
ai 10.000.000 di lire gli onorari
minimi e massimi possono essere
aumentati fino al doppio di quelli
relativi alle cause del valore di
10.000.000 di lire.

 

9-bis. Opera prestata per la
conciliazione;

quando questa e avvenuta:

per le cause di valore superiore
a 250.000 ma non a10.000.000di lire L. 5.000 L. 120.000
per le cause di valore superiore
ai 10.000.000 di lire gli onorari
possono essere raddoppiati.

 

IV. - Cause davanti alla Carte
d'appello.

10. Sono dovuti gli onorari di cui al
paragrafo terzo aumentati del 25
per cento.

 

V. - Cause davanti alla Corte di
cassazione e altre
magistrature superiori
Consiglio di Stato, Corte dei
conti, Tribunale superiore
delle Acque pubbliche,
Commissione centrale delle
imposte).

 

11. Studio della controversia e
consultazioni col cliente......... L. 15.000 L. 30.000
12. Estensione del ricorso, del
controricorso e delle difese
scritte........................... L. 20.000 L. 35.000 13.
Discussione....................... L. 15.000 L. 35.000 Gli
onorari di cui sopra si
riferiscono alle cause di valore
fino a 1.000.000 di lire.
Per le cause di valore superiore
ad 1.000.000 ma non a 5.000.000 di
lire, gli onorari sono aumentati
di un terzo.
Per quelle di valore superiore
a 5.000.000 di lire sono
raddoppiati
Per quelle di valore superiore
a 10.000.000 di lire possono
essere ulteriormente raddoppiati.

 

VI. - Procedimenti speciali.

 

14. Per tutta l'opera prestata fino
all'emanazione del provvedimento.. L. 10.000 L. 10.000
L'onorario di cui sopra è
soggetto agli aumenti previsti nel
paragrafo terzo quando il valore
dell'oggetto del ricorso supera le
lire 250.000.
Quando il valore è
indeterminato, si applica il
disposto dell'art. 9, comma 20,
delle norme generali.

 

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI))

 

TABELLA B.

((ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

 

I. - Processo di cognizione davanti
al pretore, al tribunale,
alla Corte di appello, al
giudici speciali, agli
arbitri e, in genere, ad
autorità, Commissioni,
Collegi con funzioni
giurisdizionali.

 

1. Per la disamina.................... L. 250
2. Per la domanda introduttiva del
giudizio anche se proposto
oralmente nei casi consentiti dalla
legge.............................. L. 250
3. Per la rinnovazione o riassunzione
della domanda...................... L. 250
4. Per la chiamata di un terzo in
causa.............................. L. 250
5. Per ogni autentica di firma........ L. 250
6. Per l'iscrizione della causa a
ruota.............................. L. 250
7. Per la costituzione in giudizio.... L. 250
8. Per l'esame degli scritti difensivi
e della documentazione della
controparte anteriormente alla
pronuncia di ogni ordinanza o
sentenza........................... L. 250
9. Per ogni scritto difensivo......... L. 250
10. Per ogni istanza, ricorso o reclamo
diretti al giudice................. L. 250
11. Per l'esame di ogni ordinanza o
decreto............................ L. 250
12. Per ogni dichiarazione resa nei
casi espressamente previsti dalla
legge.............................. L. 250
13. Per la formazione del fascicolo di
parte, compresa la compilazione
dell'indice degli atti............. L. 250
14. Per la partecipazione a ciascuna
udienza o per ogni intervento alle
operazioni del consulente tecnico.. L. 150
Quando il tempo Impiegato
oltrepassa un'ora e dovuto, per
ogni ora in piu', il diritto di
vacazione.
15. Per l'assistenza alla parte
comparsa davanti al giudice o al
Collegio........................... L. 250
Quando il tempo impiegato
oltrepassa un'ora e dovuto, per
ogni ora in piu', il diritto di
vacazione.
L'onorario e il diritto di cui
sopra non sono cumulabili con
quelli di cui al n. 14.
16. Per le sessioni con il cliente..... L. 250
17. Per la corrispondenza informativa
con il cliente, oltre il rimborso
delle spese........................ L. 250
18. Per la notificazione di ogni atto.. L. 150
Se la notificazione deve farsi a
piu di una persona sono dovute per
ogni persona in piu'................ L. 100
19. Per la collaborazione prestata per
la conciliazione; quando questa è
avvenuta........................... L. 1.500
20. Per l'assistenza ad atti di
istruzione probatoria, per ogni
udienza............................ L. 250
Se l'assistenza dura oltre un'ora
o se l'atto di istruzione avviene
fuori dell'ufficio giudiziario, nei
casi diversi da quelli previsti
dall'art. 23 delle norme generali,
e dovuto in piu il diritto di
vacazione.
21. Per ogni richiesta di documento o
certificato da rilasciarsi da
uffici, autorità, enti, notaio, ecc L. 250
22. Per ogni deposito di alti o
documenti in cancelleria........... L. 150
23. Per ogni richiesta alla cancelleria
di copie di atti o provvedimenti... L. 150
24. Per la sottoposizione di ogni atto
o documento di parte a
registrazione a bollo o
legalizzazione..................... L. 250
25. Per ogni inserzione nel foglio
degli annunzi giudiziari della
provincia, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o in altre stampe
periodiche......................... L. 250
26. Per la proposizione della querela
di falso........................... L. 250
27. Per l'esame delle relazioni dei
consulenti tecnici o di documenti
contabili.......................... L. 250
Se l'esame richiede oltre un'ora
e dovuto, per ogni ora in piu', il
diritto di vacazione.
28. Per il ritiro del fascicolo di
parte dalla cancelleria............ L. 150
29. Per la precisazione delle
conclusioni da sottoporre al
collegio o nel caso di cui
all'art. 455 del Codice di
procedura civile, al consulente
tecnico............................ L. 250
30. Per la redazione della nota delle
spese di cui all'art. 75 delle
norme di attuazione del Codice di
procedura civile................... L. 250
31. Per la richiesta al Consiglio
dell'ordine degli avvocati e dei
procuratori del parere per la
liquidazione degli onorari di
avvocato........................... L. 150
32. Per l'assegnazione della causa a
sentenza........................... L. 250
33. Per provvedere alla registrazione
della sentenza e di ogni altro
provvedimento soggetto a
registrazione, anche in caso di
prenotazione a debito.............. L. 250
34. Per ogni deposito in Cancelleria o
presso pubblici ufficiali a titolo
cauzionale......................... L. 250
35. Per eseguire all'Ufficio del
Registro il deposito di cui
all'art. 398 del Codice di
procedura civile................... L. 250

 

II. - Processo di cognizione
davanti al conciliatore

 

36. Per l'opera prestata durante il
processo davanti al conciliatore:
se il valore della causa non supera L. 500 L. 300
se supera le L. 500 ma non le L 2500 L. 750
se supera le L. 2500 ma non le L. 5000 L. 1.500
se supera le L. 500................... L. 2.000
L'onorario e ridotto alla meta se
non fu pronunciata sentenza
definitiva.
37. Per la collaborazione prestata ai
fini della conciliazione in qualunque fase:
se il valore della causa non supera...L 500 L. 200
se supera le L 500 ma non le L. 2500.. L. 500
se supera le L. 2500 ma non le L. 5000 L. 1.000
se supera le L. 5000.................. L. 1.500
38. Per provvedere alla registrazione
del verbale di conciliazione o alla
notificazione della sentenza,
quando la causa e di valore
superiore alle L. 2500............. L. 250
Quando la causa e di valore
inferiore alle L. 2500............. L. 100

 

III. - Processo di esecuzione.

 

39. Per la richiesta di copia in forma
esecutiva.......................... L. 150
40. Per ogni atto di precetto o di
pignoramento, anche presso terzi o
contro il terzo proprietario....... L. 250
41. Per la richiesta di notificazione
del precetto o del pignoramento,per
la richiesta dell'esecuzione
all'ufficiale giudiziario o per la
richiesta di ogni altro atto
inerente al processo di esecuzione.
Se la notificazione e fatta a piu'
persone sono dovute per ogni
persona in piu'..................... L. 75
42. Per l'atto di pignoramento
immobiliare o di pignoramento di
navi, automobili o aeromobili...... L. 300
43. Per il ricorso di intervento
nell'esecuzione o per ogni altro
ricorso al giudice dell'esecuzione
o per ogni atto di intimazione ad
altri creditori.................... L. 250
44. Per la compilazione di ciascuna
nota di iscrizione o di
trascrizione nell'ufficio
ipotecario o in altri pubblici
registri........................... L. 250
45. Per la richiesta di trascrizione
dell'atto di pignoramento nei casi
previsti dalla legge o del
provvedimento che ordina il
sequestro conservativo di immobile.
46. Per la richiesta di trascrizione
dell'atto di pignoramento o del
provvedimento che ordina il
sequestro conservativo dei mobili
nei casi previsti dalla legge...... L. 250
47. Per la richiesta di ogni altra
trascrizione, iscrizione,
annotazione, cancellazione o
annullamento di formalita in
pubblici registri.................. L. 250
48. Per le ispezioni ipotecarie o per
la richiesta di certificati
ipotecari.......................... L. 300
49. Poi l'esame dei certificati
ipotecari.......................... L. 250
50. Per le ispezioni catastali......... L. 300
51. Per l'esame dei certificati
catastali.......................... L. 250
Se le prestazioni di cui ai
numeri 48, 49, 50 e 51 richiedono
oltre un'ora e dovuto, per ogni ora
in piu', il diritto di vacazione.
52. Per ottenere la pubblicita di
avvisi............................. L. 250
53. Per l'esame di ciascuna domanda e
del titoli relativi predetti dai
creditori intervenienti nel
processo........................... L. 250
54. Per il deposito di somme........... L. 250
55. Per la domanda di vendita di
immobile pignorato ove contenga la
particolareggiata descrizione
dell'immobile, l'indicazione del
valore e la proposta delle modalità
e condizioni di vendite............ L. 750
Quando per le prestazioni di cui
sopra e occorso un rilevante lavoro
l'onorario puo essere elevato fino
al triplo.
56. Per ogni comparizione davanti al
giudice dell'esecuzione quando è
disposta dai giudice stesso o dalla
legge.............................. L. 250
57. Per la dichiarazione nella
procedura di incanto davanti ai
giudici o ad altri pubblici
ufficiali.......................... L. 250
58. Per l'assistenza all'incanto....... L. 250
59. Per le offerte all'incanto per
conto del creditore istante
(qualunque sia l'ammontare del
credito) o di altra persona
nominata o da nominare, se la somma
ricavata dalla vendita immobiliare
non supera:
le L. 50.000................ L. 450
le L. 100.000................ L. 750
le L. 500.000................ L. 1.200
le L. 2.000.000................ L 1.800
Se la somma supera le L.2.000.000
l'onorario e di.................... L. 3.000
L'onorario di cui sopra non è
cumulabile con quello di cui al
n. 58.
60. Per l'offerta di acquisto dopo
l'incanto o durante la
amministrazione giudiziaria........ L. 250
61. Per concorrere alla distribuzione
del prezzo......................... L. 250
62. Per la formazione del progetto di
distribuzione amichevole della
somma ricavata dalla vendita
mobiliare, se la somma non supera
le L. 50.000....................... L. 300
Se la somma ricavata supera le
L. 50.000 l'onorario e dovuto nella
misura di cui al n. 59.
63. Per la formazione del progetto di
distribuzione amichevole della
somma ricavata dalla vendita
immobiliare:
se la somma non supera le L. 50.000... L. 750
se supera le L. 50.000 ma non le L. 100.000 L. 1.200
se supera le L. 100.000 ma non le L. 500.000 L. 2.150
se supera le L. 500.000 ma non le L. 2.000.000 L. 4.500
se supera le L. 2.000.000.............. L. 7.500
64. Per l'esame del progetto di
distribuzione del prezzo ricavato
dalla vendita mobiliare o i
mmobiliare......................... L. 250
65. Per la discussione del progetto di
distribuzione del prezzo ricavato
dalla vendita mobiliare o
immobiliare........................ L. 250
66. Per l'approvazione del progetto di
distribuzione del prezzo ricavato
dalla vendita mobiliare o
immobiliare........................ L. 250
L'onorario di cui sopra non è
cumulabile con quello di cui ai
numeri 62 e 63.
67. Per l'assistenza all'adunanza del
creditori nella procedura
fallimentare....................... L. 250
Se l'adunanza dura oltre un'ora è
dovuto, per ogni ora in piu',il
diritto di vacazione.
68. Per ogni altra prestazione
concernente il processo di
esecuzione non prevista nel
presente paragrafo e per i giudizi
a cui dia luogo il processo
medesimo, sono dovuti gli onorari e
i diritti stabiliti nel paragrafo
primo per le corrispondenti
prestazioni.

 

IV. - Procedimenti speciali.

 

69. Nelle materie da trattarsi in
Camera di Consiglio sono dovute al
procuratore dal proprio cliente,
per l'opera prestata dalla
compilazione del ricorso fino al
ritiro della copia del
provvedimento...................... L. 1.500
70. Per i ricorsi e decreti di
competenza del giudice tutelare.... L. 900
71. Per le prestazioni concernenti gli
altri procedimenti speciali,
disciplinati dal Codice di
procedura civile o da altra legge,
e per i giudizi a cui diano luogo i
procedimenti stessi sono dovuti,
salvo il disposto del comma
seguente, gli onorari e i diritti
stabiliti nei paragrafi precedenti
per le corrispondenti prestazioni
Per le prestazioni concernenti i
medesimi procedimenti speciali e
per i giudizi ai quali essi diano
luogo, quando e competente il
conciliatore sono dovuti glionorari
di cui ai numeri 36 e 33.

 

V. - Prestazioni del procuratore
domiciliatario nel giudizi
davanti alla Corte di
cassazione o ad altri
giudici.

 

72. Al procuratore domiciliatario nel
giudizio davanti alla Corte di
cassazione o ad altri giudici sono
dovute dal cliente, per l'opera
prestata fino alla pronuncia della
sentenza, qualunque sia il valore
della causa........................ L. 4.500

 

VI. - Diritti di scritturazione e
stampa.

73. Per la scritturazione degli
originali e delle copie delle
comparse e di qualsiasi altro atto
da comunicarsi o notificarsi e per
le copie di relazione dei
consulenti tecnici, di verbali di
prova e di altri documenti,oltre al
rimborso delle spese, sono dovute,
per ogni foglio degli originali o
delle sole prime copie:
nel caso di scritturazione a mano...... L. 50
nel caso di impiego della dattilografia L. 150
nel caso di impiego della stampa....... L. 250
Il Primo Presidente della Corte
di appello, su proposta del
Consiglio dell'Ordine forense,
fissa, tenuto conto dei prezzi
correnti, la misura del rimborso
per le spese di scritturazione.

 

Il Ministro per la grazia e giustizia))

 

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 1943 gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle A e B ad essa allegate, sono aumentate del 70%".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle A e B ad essa allegate, sono aumentati del duecento per cento, compreso in tale aumento quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 3 giugno 1949, n. 320, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla metà di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle successive modificazioni".