Skip to main content
 

1933 - R.D.L. 1578/1933 - Ordinamento forense R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578

R.D.L. 1578/1933 - Ordinamento forense R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore](*) convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36 (*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 197 n 27

Ordinamento forense R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - Ordinamento della professione di avvocato [e di procuratore](*) convertito con la legge 22 gennaio 1934 n.36 (*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 197 n 27

 

Titolo I - Disposizioni generali

 

art. 1.[Obbligo iscrizione albo professionale

1] Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato [o di procuratore] (*) se non è iscritto nell’albo professionale.
2] Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati [e procuratori](*) che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità.
3] La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato [o di procuratore] (*), a norma dell’art.498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’articolo 348 dello stesso codice.

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 197 n. 27

 

art. 2.[Distinzione tra avvocati e procuratori]

[1] [abrogato] (1)

2] Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati [ed in un solo albo di procuratori]. (*)

-----------

(1) comma 1 abrogato dall’art.2 L. n.27 del 1997

La precedente formulazione

art. 2.[Distinzione tra avvocati e procuratori]
[1] Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente e necessaria l’iscrizione in entrambi gli albi professionali.] (1)

2] Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati [ed in un solo albo di procuratori]. (*)

art. 3.[Incompatibilità. Elenco speciale annesso agli albi]

1] L’esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore] (*) è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.

2] È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d’Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

3] È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

4] Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
 a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
 b)gli avvocati [ed i procuratori] (*) degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo (1).

--------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 197 n. 27
(1) Lettera così modificata dall’art.1 della l. 23 novembre 1939 n. 1949;

 

art. 4.[Patrocinio davanti autorità. Patrocinio innanzi alle Magistrature superiori]

1] Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d’appello, i Tribunali e le Preture della Repubblica.
2] Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’articolo 33.

 

artt.5-6 [Esercizio della professione]

Abrogato (1)

-------------------

(1) art. 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

la precedente formulazione :

artt.5-6 [Patrocinio degli avvocati]
1] Gli avvocati [I procuratori legali] (*) possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l’ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonché davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo (1).

Articoli cosi unificati e sostituiti dall’art.4 della l. 24 luglio 1985 n. 406;

per individuare l’esatta portata dell’abrogazione di questa norma appare opportuni riportare l’art.82 del c.p.c. il quale con la modifica riportato al terzo comma risolve i dubbi sul problema:

art.82.Patrocinio
Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede di lire un milione
Negli altri casi le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte può, autorizzarla a stare in giudizio di persona.
Salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale ed alla Corte d` appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un avvocato [procuratore](*) legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.

Articolo come sostituito dall’art.20 della L. 21 novembre 1991 n. 374; in base all` art. 49 della stessa legge, già modificato dall’art.1,comma 3, della L. 4 dicembre 1992 n. 477, e da ultimo modificato dall’art.8 del D.L. 7 ottobre 1994 n. 571, convertito con modificazioni in L. 6 dicembre1994 n. 673, le disposizioni contenute nell’art.7 c.p.c. sono in vigore a partire dal 1 maggio 1995.

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

art. 7.[Patrocinio innanzi alle giurisdizioni speciali ed al conciliatore]

1] Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l’assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato [ovvero da un procuratore](*) assegnato ad uno dei Tribunali del distretto della Corte d’appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale. Nelle cause commerciali davanti al Tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita [da un procuratore o](*) da un avvocato.

2] Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.

-------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

art. 8.[Registro speciale dei praticanti. Patrocinio dei praticanti abilitati. Giuramento- Potere disciplinare]

1] I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell’avvocato [del procuratore](*)di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori](*) presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2] I praticanti avvocati [ procuratori] (*), dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero (1).

3] È condizione per l’esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato [procuratore] è iscritto secondo la formula seguente: Consapevole dell’alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia (1).

Articolo dapprima sostituito dall’art.1 della l. 24 luglio 1985 n. 406 e, successivamente, modificato nel comma secondo dall’art.10 della l. 27 giugno 1988 n. 242;

------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

art. 9.[Nomina di sostituti e rappresentanti dell’avvocato [del procuratore](*)]

1] Con atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale o della Corte d’appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell’ordine, l’avvocato [il procuratore](*) può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra gli avvocati [i procuratori] (*) compresi nell’albo in cui egli trovasi iscritto.

2] Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti l’avvocato [il procuratore](*) che lo ha nominato.

3] L’avvocato [il procuratore](*) può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro avvocato [ procuratore](*) esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d’appello e sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

4] Nei giudizi davanti alle Preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante avvocato [procuratore](*).

-------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.10.[Obblighi di residenza]

1] L’avvocato [Il procuratore](*) deve risiedere nel capoluogo del circondario del Tribunale al quale è assegnato, ma il Presidente del Tribunale, sentito il parere del Consiglio dell’ordine, può autorizzarlo a risiedere in un’altra località del circondario, purché egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro avvocato [ procuratore](*).

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(*) questo articolo deve essere letto alla luce dell’art. 17 come modificato dalla nuova legge del 1997
art.17.[Iscrizione albo avvocati e registro speciale praticanti avvocati]
1] Per l’iscrizione nell’albo dei procuratori è necessario:
 omissis
7) avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel quale si chiede la iscrizione

(1) la vecchia disposizione dell’art.17 n.7 era: avere la residenza nel capoluogo del circondario nel cui albo l’iscrizione è domandata

 

 

art.11.[Obbligatorietà dell’ufficio]

1] L’avvocato [Il procuratore](*) non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.

--------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.12.[Doveri di dignità e decoro. Giuramento]

1] Gli avvocati [ed i procuratori](*) debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia.

2] Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

3] Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d’appello o del Tribunale con la formula seguente: Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione.

------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.13.[Segreto professionale]

1] Gli avvocati [e i procuratori](*) non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell’articolo 351(1), comma secondo, del codice di procedura penale.

--------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) il rinvio deve intendersi all’art.200 del nuovo c.p.p.

 

 

art.14.[Consiglio dell’Ordine. Funzioni]

1] I Consigli dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori](*) oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi ;
b) vigilano sul decoro dei professionisti;
c) vigilano sull’esercizio della pratica forense;
d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall’articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti(1);
e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato [o di un procuratore](*), a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell’esercizio professionale;
f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati [e procuratori] (*) ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell’esercizio professionale. Quando gli avvocati [ed i procuratori] (*) non dipendono dallo stesso Consiglio, la conciliazione è promossa da quel Consiglio che ne sia stato
per primo richiesto. [Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell’art.8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell’art.30, comma secondo, del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del Tribunale) (1). [Il Comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora
il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento] (1).

-------------------

(1) Comma modificato dall’art.1 della L.23 marzo 1940 n.254)
(2) Commi da ritenere abrogati a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo;

 

art.15.[Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia]

1] L’alta vigilanza sull’esercizio delle professioni di avvocato [e di procuratore] spetta al Ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente, sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali.

-----------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

Titolo II- Degli albi professionali e delle condizioni per esservi iscritti

 

 

art.16.[Costituzione e revisione albi professionali] 

1] Per ogni Tribunale civile e penale [sono costituiti] è costituito un albo di avvocati [e un albo di procuratori] (*). La data dell’iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.

2] Il Consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] (*) procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti (1).

3] È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto (1).

4] Gli albi riveduti debbono, a cura del Consiglio, essere comunicati al Ministro di grazia e giustizia, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed ai capi della Corte d’appello e dei Tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.

5] Il Consiglio dell’ordine, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a normadell’art.8, sono ammessi all’esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

6] Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle Preture del distretto della Corte d’appello ed è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.

--------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Commi introdotti, in sostituzione dell’originario secondo comma, dall’art.1 della l. 3 marzo 1940 n. 25;

 

art.17.[Iscrizione albo avvocati e registro speciale praticanti avvocati]

1] Per l’iscrizione nell’albo dei procuratori è necessario:
 1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all’Italia;
 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
 3) essere di condotta specchiatissima ed illibata:
 4) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;
 5) avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un avvocato [ procuratore](*) ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d’appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell’art.101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell’articolo 8 (1);

 6) essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell’esame preveduto nell’articolo 20;

 7) avere la residenza nel capoluogo del circondario nel cui albo l’iscrizione è domandata(2)

2] Per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.

3] Non possono conseguire l’iscrizione nell’albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell’articolo 42, darebbero luogo alla radiazione dall’albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

---------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) La durata della pratica era stata ridotta ad un anno dall’art.1 del D.Lgs. C.P.S. 5 maggio 1947 n. 374; la durata minima di due anni è stata reintrodotta dall’art.2 della l. 24 luglio 1985 n. 406;
(2) art. 5 c.1 L. 24 febbraio 1997 n. 27 la vecchia disposizione :7) avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel quale si chiede la iscrizione. (1)

 

 

art.18.[Attività equiparata alla pratica]

1] Nell’adempimento della pratica di cui all’articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un avvocato [ procuratore](*), per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un’università della Repubblica, nei quali siano effettuati all’uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2] È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo, [o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato] (1), dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell’Amministrazione civile dell’interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.

----------------------

(1) Ora soppresso.

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

art.19.[Determinazione numero massimo dei nuovi avvocati . Fissazione esame di avvocato ]

1] Nel mese di ottobre di ogni anno i Consigli dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori], ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell’anno seguente negli albi degli avvocati [dei procuratori] (*).

2] Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi avvocati [ procuratori] (*) che complessivamente potranno essere iscritti nell’anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d’appello e la loro ripartizione nei singoli albi (1).

3] Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

4] Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre (2).

---------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) L’art.1 del D. Lgs. Lgt. 7 settembre 1944 n. 215 ha sospeso l’applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente;
(2) Comma cosi’ costituito dall’art.1 della l. 20 aprile 1989 n. 142;

 

 

art.20.[Prove per l’esame di procuratore]
abrogato (1)

---------------

Norma implicitamente abrogata dall’art.3 della Legge 27 giugno 1988, n.242
Si riporta la precedente formulazione

art.20.

1] L’esame di concorso per la professione di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.
2] Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un’altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.
3] La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l’amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

 

 

art.21.[Esami. Nomina e composizione di commissioni e sottocommissioni]

1] Il Ministro per la grazia e giustizia stabilisce volta per volta se gli esami di avvocato [procuratore](*) debbano avere luogo presso il Ministero di grazia e giustizia in Roma ovvero presso le Corti d’appello.

2] Nel caso in cui gli esami abbiano luogo a Roma il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla commissione esaminatrice la quale è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone di:
 sei magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e cinque di grado non inferiore al sesto;
 tre professori di materie giuridiche presso una Università della Repubblica, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo od incaricati;
 sei avvocati designati dal Consiglio nazionale forense degli avvocati [e procuratori](1).

3] Possono essere chiamati a fare parte della commissione due presidenti e tredici membri supplenti, che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

4] I membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

5] È in facoltà del presidente di suddividere la commissione in tre sottocommissioni, presieduta ciascuna dal magistrato più elevato in grado o di maggiore anzianità e composta di un altro magistrato, di un professore e di due avvocati. Il presidente della commissione ripartisce fra le tre sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione stessa per l’espletamento delle prove scritte ed orali (1).

------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.22.[Esami presso le Corti di Appello. Nomina e composizione delle commissioni- Numero candidati](1)

1] Gli esami di avvocato [procuratore](*) legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello.

2] I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.

3] Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d’appello sede dell’esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d’appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.

4] Gli avvocati componenti le commissioni di esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell’ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell’ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

5] I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6] Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell’espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

7] A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta.

------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art.1 della l. 27 giugno 1988 n. 242;

 

 

art.23.[Abrogato]

abrogato (1)

----------------

1] Articolo abrogato dall’art.2 della l. 4 marzo 1991 n. 67 (in G.U. 4 marzo 1991 n. 55) entrata in vigore il giorno stessa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
L’art.1 della l. 4 marzo 1991 n. 67 prevede: "Il superamento degli esami di procuratore legale consente l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l’interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d’appello diverso da quello presso il quale l’interessato medesimo ha sostenuto l’esame. - I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione all’albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purché non si trovino sospesi dall’esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza. - Il trasferimento non interrompe l’anzianità di iscrizione";

 

 

art.24.[Iscrizione nell’albo dei avvocati]

1] L’iscrizione nell’albo degli avvocati [dei procuratori] (*) deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori](1) della sede per lui stabilita a norma dell’articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

2] La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

3] Il Consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l’iscrizione.

4] Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito l’aspirante nelle sue giustificazioni.

5] Il Consiglio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (1).

6] La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al Procuratore della Repubblica al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d’appello. Questo ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense.

7] Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo (2).

8] Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito delle iscrizioni.

9] I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dell’articolo 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorché abbiano già ottenuto l’iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di più aspiranti la scelta è determinata dalla graduatoria del concorso.

10] Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Consiglio di ciascun ordine, mediante avviso da affiggersi nei locali del Consiglio medesimo, aperti al pubblico.

11] Le domande degli aspiranti, corredate dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti per l’iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dall’affissione dell’avviso.

12] Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma ottavo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell’articolo 31.

--------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Commi introdotti dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254, in sostituzione dell’originario quinto comma; (2)

 

 

art.25.[Abrogato]

abrogato (1)

-----------

1] Articolo abrogato dall’art.2 della l. 4 marzo 1991 n. 67 (in G.U. 6 marzo 1991 n. 55), entrata in vigore il giorno stessa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
L’art.1 della l. 4 marzo 1991 n. 67 prevede: "Il superamento degli esami di procuratore legale consente l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l’interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d’appello diverso da quello presso il quale l’interessato medesimo ha sostenuto l’esame. - I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione all’albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la
propria residenza, purché non si trovino sospesi dall’esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza. - Il trasferimento non interrompe l’anzianità di iscrizione";

art.26.[Iscrizione nell’albo dei procuratori]

Articolo abrogato dalla legge XX /1997

---------------

La formulazione dell’articolo era la seguente:

 

art.26.[Iscrizione di diritto nell’albo dei procuratori]
1] Hanno diritto di essere iscritti nell’albo dei procuratori presso iltribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purché siano inpossesso dei requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art.17:
 a) coloro che siano iscritti nell’albo degli avvocati;
 b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell’ordinegiudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell’Avvocatura delloStato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiuntidi procura dell’Avvocatura stessa;
 c) i professori di ruolo nelle università della Repubblica o degli istitutisuperiori ad essi equiparati, dopo due anni di insegnamento;
 d) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e ladefinitiva conferma, abbiano per almeno sei anni esercitato l’incaricodell’insegnamento di materia attinente all’esercizio professionale (1);
 e) coloro che per almeno dodici anni siano stati Vice pretori onorari e per iquali i capi della Corte d’appello attestino che hanno dimostrato particolarecapacità e cultura nell’esercizio delle funzioni (1).
2] Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette alimitazione di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite dall’articolo31.

3] Coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario non possonosvolgere la professione di procuratore avanti l’autorità giudiziaria presso laquale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non siatrascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

……….

(1) Lettere aggiunte dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254;

art.27.[Requisiti iscrizione albo avvocati per anzianità]

(abrogato)

--------------------

Articolo abrogato dalla L. 24 febbraio 1997 n. 27

La formulazione dell’articolo era la seguente:

 

art.27.[Requisiti iscrizione albo avvocati]
1] Per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario:
 1) possedere i requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art.17;
 2) avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno seianni, oppure avere superato l’esame di Stato preveduto nell’art.28;
 3) avere le residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albol’iscrizione è domandata.
2] È applicabile per l’iscrizione nell’albo degli avvocati la disposizionedell’art.17, comma terzo.

 

 

art.28.[Esame di avvocato da parte dei procuratori]

-------------

Articolo abrogato dalla L. 24 febbraio 1997 n. 27

La formulazione dell’articolo era la seguente:
art.28.[Esame di avvocato]
1] L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è unico in tutta la Repubblica e si svolge ogni anno in Roma.
2] All’esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo, oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell’Avvocatura stessa.

 

 

art.29.[Prove per l’esame di avvocato. da parte dei procuratori Nomina e composizione della commissione]

abrogato

-------------

Articolo abrogato dalla L. 24 febbraio 1997 n. 27

La formulazione dell’articolo era la seguente:
1] art.29.[Prove per l’esame di avvocato. Nomina e composizione della commissione]
1] Le prove dell’esame di cui all’articolo precedente sono scritte ed orali.
2] Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:
 a) il diritto e la procedura civile;
 b) il diritto commerciale;
 c) il diritto e la procedura penale;
 d) il diritto amministrativo.
3] La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l’amministrativo, il corporativo e sindacale (1), l’ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.
4] La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.
5] La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e si compone di:
 tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due di grado non inferiore al quinto;
 un professore di ruolo di materie giuridiche presso una Università della Repubblica;
 tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense(2).
6] Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.
7] I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
8] Si applica la disposizione dell’art.21, comma sesto.
9] Le modalità dell’esame saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a norma dell’art.101.

(1) Prova ora sostituita da quella di diritto del lavoro;

(2) Comma cosi’ sostituito dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254;

 

 

art.30.[Iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati] (*)

1] Hanno diritto di essere iscritti nell’albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 17:
 a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1), oppure avvocati dell’Avvocatura dello Stato, e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura
 b) coloro che sono contemplati nelle lettere b), c), dell’art.34, indipendentemente dall’anzianità nel grado o nell’ufficio ivi indicati;
 c) gli ex Prefetti della Repubblica con tre anni di grado ovvero con 15 anni di servizio nei ruoli di gruppo A dell’Amministrazione dell’interno (2);
 d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati, dopo tre anni di insegnamento;
 e) coloro che, avendo conseguito l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano per almeno otto anni esercitato un incarico di insegnamento. La libera docenza e l’incarico debbono riguardare materia attinente all’esercizio professionale (3);
 f) coloro che per almeno quindici anni siano stati Vice pretori onorari e per i quali sia rilasciata attestazione dai capi della Corte d’appello nei sensi di cui all’art.26, lettera e) (3).

--------------------

(*) L. 24 febbraio 1997 n.27 – art. 2 comma 4:Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all’albo degli avvocati e all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
(1) Ora soppresso;
(2) Lettera cosi’ sostituita dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254;
(3) Lettere aggiunte dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254;

 

 

art.31.[Iscrizione nell’albo degli avvocati]

1] La domanda per l’iscrizione all’albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] (*) nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

2] Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l’iscrizione.

3] Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

4] Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

5] La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo (1).

6] Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel 4^ comma del presente articolo, l’interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale forense, il quale decide sul merito dell’iscrizione.

-------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254;

 

 

art.32.[Abrogato]

abrogato (1)

----------------------

1] Articolo abrogato dall’art.2 della l. 4 marzo 1991 n. 67 (in G.U. 6 marzo 1991 n. 55), entrata in vigore il giorno stessa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’art.1 della l. 4 marzo 1991 n. 67 prevede: "Il superamento degli esami di procuratore legale consente l’iscrizione nell’albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l’interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d’appello diverso da quello presso il quale l’interessato medesimo ha sostenuto l’esame. - I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell’iscrizione all’albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purché non si trovino sospesi dall’esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l’applicazione di una misura di sicurezza. - Il trasferimento non interrompe l’anzianità di iscrizione";

 

 

art.33.[Iscrizione albo speciale avvocati-Esercizio innanzi alle Magistrature superiori]

1] Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni, indicate nell’art.4, secondo comma debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense.

2] Gli avvocati che aspirano nell’albo speciale devono fare domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni (1) almeno la professione di avvocato alle Corti di appello e ai Tribunali.

3] Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex Prefetti che abbiano cinque anni di grado.

4] Non può essere iscritto, né rimane nell’albo speciale chi non è iscritto nell’albo di un tribunale.

5] Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l’avvocato ha facoltà di rimanere iscritto nel solo albo speciale (2).

6] Il Consiglio nazionale forense procede alla revisione ed alla pubblicazione dell’albo speciale.

(Qualora i poteri del Direttore siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell’art.8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell’art.30, comma secondo, del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell’albo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e Giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale) (3).

----------------

(1)Termine originariamente fissato in dieci anni e portato a otto anni dall’art.1 della L. 28 maggio 1936 n. 1003 ed infine modificato dalla Legge n.27/97.Si riporta l’intero art 4 di detta legge: ;

art. 4.Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione

1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario perl'iscrizione nell'albo speciale per il patrocino davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33,comma 2, del Regio Decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni è di dodici anni.
2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, siconsidera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di eserciziodella professione di procuratore. Tuttavia, se più favorevole, il termine di cuial comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degliavvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante ilsuperamento dell’esame previsto dall'articolo 28 del Regio Decreto legge 27novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni.

3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni. Per coloro che alla datadi entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo deiprocuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno l'esercizio dellaprofessione di procuratore si considera, ai fini del termine di avvocato. Percoloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscrittiall'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane di un annodecorrente dalla iscrizione a detto albo.

(*) L. 24 febbraio 1997 n.27 – art. 2 comma 4:Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all’albo degli avvocati e all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
(2) Comma aggiunto dalla L. 7 dicembre 1951, n. 1333;
(3) comma da ritenere abrogato per la soppressione dell’ordinamento corporativo;

 

 

art.34.[Iscrizione albo speciale in difetto requisiti anzianità]

1] Possono essere iscritti nell’albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorché non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell’articolo precedente:
 a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università della Repubblica e degli istituti superiori ad essi parificati dopo quattro (1) anni di insegnamento;
 b) coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario militare, o amministrativo [o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato] (2), con grado non inferiore a quello di Consigliere di Cassazione, di Consigliere di Stato, di Consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di Consigliere di Corte di appello o altro equiparato;
 c) coloro che abbiano tenuto l’ufficio di avvocato generale, vice - avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice - avvocato nell’Avvocatura dello Stato o di Ispettore capo superiore del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato;
 d) coloro che, avendo conseguita l’abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico d’insegnamento. La libera docenza e l’incarico debbono riguardare materia attinente all’esercizio professionale (3).
2] Coloro che non abbiano raggiunto, nell’insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l’iscrizione nell’albo speciale possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

-----------------

(*) L. 24 febbraio 1997 n.27 – art. 2 comma 4-Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all’albo degli avvocati e all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
(1)Termine originariamente fissato in cinque anni e portato a otto anni dall’art.1 della l. 28 maggio 1936 n. 1003;
(2) Ora soppresso;
(3) Lettera aggiunta dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254;

 

 

art.35.[Deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense]

1] Le deliberazioni del Consiglio nazionale forense in materia di iscrizione nell’albo speciale e di cancellazione dall’albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione (1).

2] Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo.

3] Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell’interessato avverso il provvedimento di cancellazione.

---------------

(1) vedi l’art. 7 del D. Lgs. C.P.S. 28 maggio 1947 n. 597;

 

 

art.36.[Sorveglianza del Ministro di Grazia e Giustizia negli esami di avvocato [e di procuratore](*)]

1] Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato [e di procuratore](*) ed ha facoltà di annullarli quando siano avvenute irregolarità. Egli può intervenire in seno alle commissioni esaminatrici, anche per mezzo di un proprio rappresentante al quale impartisce le disposizioni che debbono essere osservate per la disciplina e per lo svolgimento degli esami (1).

--------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art.1 della L. 23 marzo 1940 n. 254;

 

Titolo III- Della cancellazione dagli albi

 

 

art.37.[Cancellazione dagli albi e reiscrizione]

1] La cancellazione dagli albi degli avvocati [e dei procuratori] (*) è pronunciata dal Consiglio dell’ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero:
 1) nei casi di incompatibilità;
 2) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell’art.17, salvi i casi di radiazione;
 3) quando l’avvocato [il procuratore](*) non osservi l’obbligo della residenza;
 4) quando l’avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto;
 5) quando l’iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione, fermo per altro il disposto dell’art.12, comma secondo;
 6) quando l’iscritto rinunci all’iscrizione.
2] La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni.
3] Le deliberazioni del Consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello ed il Tribunale.
4] L’interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
5] Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.
6] L’avvocato [e il procuratore cancellati] (*) cancellato dall’albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’art.17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell’art.31.
7] Le reiscrizioni nell’albo dei avvocati [procuratori] (*) a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell’anno, per concorso, né di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l’anno seguente.
8] Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
9] L’avvocato riammesso nell’albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’art.33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo del Tribunale al quale era assegnato.

------------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

Titolo IV- Della disciplina degli avvocati [e dei procuratori](*)
(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.38.[Azione disciplinare - Competenza]

1] Salvo quanto è stabilito negli artt.130, 131 e 132 del codice di procedura penale (1) e salve le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati [ed i procuratori](1) che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

2] La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione. Il Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo nel quale il professionista è iscritto è tenuto a dare esecuzione alla deliberazione dell’altro Consiglio (2).

3] Il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero presso la Corte d’appello o il Tribunale, ovvero su ricorso dell’interessato (2).

4] Il potere disciplinare in confronto degli avvocati [e dei procuratori]

(*) che siano membri di un Consiglio dell’ordine spetta al Consiglio nazionale forense.

(Nel caso preveduto nell’art.33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al Direttorio del sindacato nazionale, sono esercitate dal comitato di cui allo stesso art. 33, comma sesto) (3).

---------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(2) Commi introdotti dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254 in sostituzione dell’originario secondo comma;
(3) Comma da ritenere abrogato per la soppressione dell’ordinamento corporativo;

 

 

art.39.[Esclusione dai procedimenti disciplinari:discorsi, scritti ed in generale gli atti politici]

1] I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della Nazione.

 

 

art.40.[Sanzioni disciplinari]

1] Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi sono:
 1) l’avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell’ordine;
 2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
 3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell’art.43;
 4) la cancellazione dall’albo;
 5) la radiazione dall’albo (1).

----------

(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art.1 della l. 17 febbraio 1971 n. 91;

 

 

art.41.[Radiazione dall’albo]

1] La radiazione è pronunciata contro l’avvocato [o il procuratore] (*) che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense (1).

------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art.2 della l. 17 febbraio 1971 n. 91;

 

 

art.42.[Radiazione e cancellazione di diritto]

1] Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati [e dei procuratori] (*):
 a) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall’esercizio della professione di avvocato [o di procuratore] (*):
 b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.
2] Importano di diritto la cancellazione dagli albi:
 a) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall’esercizio della professione di avvocato [o di procuratore] (*);
 b) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell’articolo 222, comma secondo, del codice penale;
 c) l’assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.
3] I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell’ordine, sentito il professionista (1).

------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art.3 della l. 17 febbraio 1971 n. 91;

 

 

art.43.[Sospensione dall’esercizio della professione]

1] Oltre i casi di sospensione dall’esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall’esercizio della professione:
 a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell’articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l’applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell’articolo 215 del codice penale, comma terzo, numero 1), 2) e 3);
 b) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.
2] La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell’ordine, sentito il professionista.
3] Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell’avvocato [o del procuratore] (*) sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.
4] Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell’articolo 40, n. 3 (1).

------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art.4 della l. 17 febbraio 1971 n. 91;

 

 

art.44.[Apertura obbligatoria del procedimento disciplinare - Sospensione]

1] Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l’avvocato [o il procuratore] (*) che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell’articolo 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

2] Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all’articolo precedente, l’avvocato [o il procuratore] (*) contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l’applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell’ammonizione.

3] Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti danno immediatamente avviso al Pubblico Ministero presso il Tribunale ed al Consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo, in cui il professionista è iscritto, dei provvedimenti per i quali sono stabilite l’apertura del procedimento disciplinare o l’applicazione della sospensione cautelare (1).

4] Se il Consiglio dell’ordine non ritiene di pronunciare la sospensione del professionista ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne senza ritardo il Pubblico Ministero presso il Tribunale con rapporto motivato (1).

-------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Come modificato dall’art.1 della L. 17 febbraio 1971, n.91

 

 

art.45.[Citazione dell’incolpato e sue discolpe]

1] Fermo il disposto dell’articolo 42, comma terzo, e dell’articolo 43, comma secondo, il Consiglio dell’ordine non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

 

 

art.46.[Comunicazioni ed effetti dei provvedimenti di radiazione e di sospensione]

1] I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati [e procuratori] (*) della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

[ 2] La radiazione da uno degli albi di avvocati [o di procuratori] importa di diritto la radiazione anche dall’albo dell’altra professione.] (*)

[3] Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall’esercizio di una delle due professioni. ] (*)

----------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
( *) commi 2 e 3 implicitamente abrogati dalla L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.47.[Reiscrizione del professionista radiato]

1] Il professionista radiato dall’albo può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell’opera di avvocato [o di procuratore] (*), ovvero per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio (1).

2] Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione (1).

3] Sull’istanza di riammissione provvede il Consiglio dell’ordine che tiene l’albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 31.

--------------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Come modificato dall’art.1 della L. 17 febbraio 1971, n.91

art.48.[Audizione di testimoni]

1] Per l’istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio dell’ordine ha facoltà di sentire testimoni.

2] In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 (1) del codice di procedura penale.

----------

(1) con il nuovo codice di procedura penale vedere artt.198 e 207 ;

 

 

art.49.[Ricusazione ed astensione]

1] I componenti del Consiglio nazionale e quelli di un Consiglio locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell’articolo 116 del codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

2] Quando per la ricusazione di più componenti del Consiglio nazionale o di quello di un Consiglio locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta alla commissione centrale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.

3] Spetta altresì al Consiglio nazionale forense di pronunciarsi sui conflitti di competenza fra i Consigli locali per quanto concerne l’esercizio del potere disciplinare.

 

 

art.50.[Notifica decisione. Ricorso]

1] Le decisioni del Consiglio nazionale forense e dei Consigli dell’ordine locali sono notificate in copia integrale entro quindici giorni all’interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale, al quale sono comunicati contemporaneamente anche gli atti del procedimento disciplinare (1).

2] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale riferisce entro dieci giorni con parere motivato al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono, entro venti giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, proporre ricorso al Consiglio nazionale forense (1).

3] Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il Pubblico Ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

4] Per effetto del ricorso incidentale il Consiglio nazionale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell’ordine.

5] Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso.

6] Il ricorso ha effetto sospensivo.

7] Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che lo hanno proposto.

----------

(1) Commi introdotti dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254, in sostituzione dell’originario primo comma;

 

art.51.[Prescrizione]

1] L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

 

art.52.[Abrogato]

----

1] abrogato (1)

-----------

(1) Articolo implicitamente abrogato dagli artt.13, 15 e 21 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382;

art.53.[Abrogato]
1] abrogato (1)

------------

(1) Articolo implicitamente abrogato dagli artt.13, 15 e 21 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382;

 

art.54.[Funzioni del Consiglio Nazionale Forense]

1] Il Consiglio nazionale forense:
 1) pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di questa legge;
 2) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri.

 

art.55.[Incompatibilità]

1] Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro provvedimenti del Sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di segretario o di membro del Consiglio dell’ordine medesimo.

2] Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti di un Consiglio dell’ordine coloro che abbiano la qualità di segretario o di membro dello stesso Consiglio dell’ordine (1).

-------------------

(1) Cfr. anche art. 13 D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, che prevede l’incompatibilità tra la qualità di membro di un Consiglio dell’ordine e quella di membro del Consiglio nazionale forense;

 

 

art.56.[Notifica delle decisioni. Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione]

1] Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte di appello ed il Tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.

2] Nei casi preveduti negli artt.35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione.

3] Gli interessati ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

4] Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente (1).

5] Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni (1).

6] Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

----------

(1) Commi introdotti dalla l. 15 novembre 1973 n. 738 in sostituzione dell’originario quarto comma;

Titolo VI - Degli onorari degli avvocati [e dei procuratori] (*) e del rimborso delle spese
(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.57.[Criteri per la determinazione di onorari e indennità in materia penale e stragiudiziale].

1] I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati [ed ai procuratori] (*) in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.
2] Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia (1).

-------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Articolo cosi’ sostituito dall’art.3 del D. Lgs. Lgt. 22 febbraio 1946 n. 170;

 

 

art.58.[Parametri di riferimento]
1] I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell’autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi.
2] Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.
3] Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell’entità dell’affare.

art.59.[Obbligo di presentazione nota spese]
1] La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.
2] A tal fine ciascun avvocato [procuratore](*) è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell’onorario dell’avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.
3] Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell’onorario di avvocato in base agli atti della causa.
4] Gli avvocati [I procuratori] (*) inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell’erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.
5] Per quanto riguarda l’onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all’atto della presentazione di essa e in ogni caso non oltre dieci giorni dall’assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati [e procuratori](*).

----------------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27
(1) Come modificato dalla L. 22 gennaio 1934, n.36

 

 

art.60.[Liquidazione degli onorari operata dall’autorità giudiziaria]
1] La liquidazione degli onorari è fatta dall’autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell’articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.
2] Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all’importanza della contestazione.
3] Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.
4] L’autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell’articolo 58.
5] Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell’opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.
6] Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

 

 

art.61.[Determinazione onorario nei confronti del cliente]
1] L’onorario dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all’articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.
2] Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell’opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese.
3] Fermo il disposto degli artt.4 e 7 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1531, sul procedimento d’ingiunzione, gli avvocati possono chiedere il decreto di ingiunzione in confronto dei propri clienti anche all’autorità giudiziaria della circoscrizione per la quale è costituito l’albo in cui sono iscritti, osservate le norme relative alla competenza per valore.
4] Le convenzioni in contrario devono risultare da atto scritto (2)

------------.

(2) Comma aggiunto dall’art.1 della l. 23 marzo 1940 n. 254;
Come modificato dalla L. 22 gennaio 1934, n36

 

 

art.62.[Onorari dei componenti collegi difensivi]
1] Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l’opera loro nell’interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest’ultima al proprio onorario salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.
2] La stessa norma si applica nei giudizi penali.

 

 

art.63.[Onorari dei procuratori svolgenti opera di avvocato]

abrogato

----

(*)implicitamente abrogato ex art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27- Si riporta la precedente formulazione:

art.63.[Onorari dei procuratori svolgenti opera di avvocato]
[ 1] Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiono opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all’avvocato.]

art.64.[Tariffe e tabelle]
1] Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.
2] Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

art.65.[Spese ed onorari dei giudizi arbitrali]
1] Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.
2] Il Presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l’obbligazione nel termine che all’uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al Tribunale.
3] L’opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.
4] Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.

art.66.[Divieto di ritenzione atti e scritture – Mancato pagamento onorari o rimborso spese]
1] Gli avvocati [e i procuratori] non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.
2] Su reclamo dell’interessato il Consiglio dell’ordine ordina all’avvocato [o al procuratore] di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.
3] Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del Tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.
4] Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Consiglio dell’ordine abbia proceduto all’accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.
5] Nei casi di urgenza il Presidente del Consiglio dell’ordine può adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell’avvocato [o del procuratore] (*) con quelli del cliente.
6] Le modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell’articolo 101.

-----------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.67.[Decesso dell’avvocato – Eredi – Pagamento onorari e rimborso delle spese]

1] Nel termine di tre anni dalla morte dell’avvocato [o del procuratore] i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.

--------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.68.[Onorari e spese di giudizio definito con transazione]

1] Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati [ed i procuratori] (*) che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.

....

 (*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

Titolo VII- Disposizioni a favore degli ex combattenti e dei benemeriti della causa nazionale

 

 

artt.69-74.[abrogati]
Abrogati (1).

(1) Queste disposizioni devono ritenersi abrogate, e comunque prive di effetto.

Titolo VIII - Disposizioni per i territori annessi al regno e per le isole italiane dell'Egeo

artt.75-90 [abrogati]
Abrogati (1).

---------

(1) Queste disposizioni devono ritenersi abrogate, e comunque prive di effetto.

Titolo IX - Disposizioni finali e transitorie

art.91.[Professione di avvocato: Specializzazione]

1.Alle professioni di avvocato [e procuratore] non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.

……………

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27

 

 

art.92.[Tasse su pareri e rilascio certificati]

1.È data facoltà ai Consigli dell'ordine di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai Consigli.

2.Le deliberazioni riguardanti le tasse prevedute nel precedente comma devono essere approvate dal primo presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio nazionale forense e, dopo l'approvazione, sono comunicate a cura del Consiglio, ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. Quelle del Consiglio nazionale forense devono essere approvate dal Ministro di grazia e giustizia e sono comunicate, a causa dello stesso Consiglio nazionale, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3.Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti (1).

 

 

artt.93-100 [abrogati]
Abrogati (1).

-----------

(1) Queste disposizioni devono ritenersi abrogate, e comunque prive di effetto.

 

 

art.101.[Entrata in vigore]

1.Il presente decreto entrerà in vigore il 1 febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dell'art.98 e dei commi primo, quarto e sesto dell'art.99, la cui entrata in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

2.Con successivi decreti, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per il lavoro, saranno emanate le norme relative al funzionamento dei Consigli dell'ordine degli avvocati [e procuratori](*) per l'esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti avanti al Consiglio nazionale per gli avvocati [e procuratori](*), nonché tutte le altre disposizioni che possano occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

3.Le disposizioni approvate con R.D. 26 agosto 1926, n. 1683, continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.

4.Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

-----------

(*) art. 3 e 6 L. 24 febbraio 1997 n. 27