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1942 - l. 749/1942 - L. 13 giugno 1942, n. 794 - Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.

l. 749/1942 - L. 13 giugno 1942, n. 794 - Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.

 

l. 749/1942 - L. 13 giugno 1942, n. 794 - Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.

 

art. 24.Inderogabilità convenzionali degli onorari e dei diritti
1. Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili.
2. Ogni convenzione contraria è nulla.

 

art. 25.Applicazione analogica
1. Quando gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtù di una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe

 

art. 26.Parere del Consiglio dell'ordine - Efficacia vincolante - Accordo
1. L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore e il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del Consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante, deve essere comunicato al Consiglio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

 

art. 27.Richiesta parcella - Cliente - Presentazione obbligatoria della parcella
1. Dopo la decisione della causa e l'estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata, al Consiglio dell'ordine forense preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato o il procuratore è iscritto, affinché inviti il professionista a presentare, a mezzo del Consiglio stesso, la parcella delle prese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.
2. Il Consiglio assegna all'avvocato o al procuratore un termine non superiore a un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.
3. Qualora l'avvocato non ottemperi all'invito, il Consiglio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.
4. Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell'avvocato o del procuratore che non ha ottemperato all'invito, salvo che la omissione sia giustificata da impossibilità derivante da causa non imputabile al professionista.

 

Art. 28 Forma istanza - Competenza
1.Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato dopo la decisione della causa e l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e ss. del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo.

 

Art. 29 Procedura
1. Il presidente del Tribunale o della Corte di Appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645 ultima parte, del codice di procedura civile.
2. Il decreto è notificato a cura della parte istante.
3. Non è obbligatorio il ministero di difensore.
4. Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
5. Si applica per le spese l'art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.
6. Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.
7. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al giudice di pace e al Tribunale quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'art. 28.

 

Art. 30 Procedimento di opposizione 
1. L'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile, contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali è decisa dal Tribunale e dalla Corte di Appello in camera di consiglio oppure dal giudice di pace o dal Tribunale, con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese.
2. Il procedimento è regolato dall'articolo precedente.